INL, dalla Cig ai licenziamenti tutte le novità

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INL, dalla Cig ai licenziamenti tutte le novità

L’INL, facendo seguito alla nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto le disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020, segnala alcune modifiche apportate in sede di conversione del predetto decreto nonché le disposizioni di interesse contenute nel più recente D.L. n. 137/2020 - decreto Ristori.

Con nota del 5 novembre 2020, prot. n. 963, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si occupa:

  1. dell’art. 8 D.L. n. 104/2020 (convertito da L. n. 126/2020) recante “disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione”;
  2. dell’art. 14 D.L. n. 104/2020 (convertito da L. n. 126/2020) recante “proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” prorogando il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021;
  3. dell’art. 12 D.L. n. 137/2020 recante “nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”;
  4. dell’art. 13 D.L. n. 137/2020 recante “sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”.

Con specifico riferimento al punto 1), l’INL evidenzia che fino al prossimo 31 dicembre 2021 in tutti i casi in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.

Per quanto concerne, poi, l’art. 13 del D.L. n. 137/2020, la norma – ricorda l’INL - ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto stesso.

Ricorda la nota che i pagamenti in questione dovranno tuttavia essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Infine, l’art. 12 del D.L. n. 137/2020 disciplina la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di sei settimane dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, dal quale sono comunque esclusi i versamenti dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Il comma 15, infine, dà la possibilità ai datori di lavoro che hanno presentato richiesta di esonero ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020, di rinunciare a parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.

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