INL: chiarimenti sulle diffide accertative in caso di fallimento

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INL: chiarimenti sulle diffide accertative in caso di fallimento

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dall’Ispettorato territoriale di Vibo Valentia, riguardo l’adozione della diffida accertativa in caso di fallimento del datore di lavoro ovvero di attivazione da parte dello stesso di procedure da sovraindebitamento, difettando il requisito dell’esigibilità, con la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023 (non pubblicata sul sito istituzionale), l’INL specifica che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo come previsto dal comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.

Automatica formazione del titolo esecutivo

La diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio nei seguenti casi:

  • trascorsi 30 giorni dalla notifica ove non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto;
  • in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
  • in caso di rigetto del ricorso.

L’eventuale accoglimento del ricorso:

  • non costituisce la formazione del titolo esecutivo;
  • ove si tratti di accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.

Rimangono confermate le previgenti indicazioni contenute nella circolare n. 1 dell’8 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche Direzione centrale coordinamento giuridico sociali e nelle successive e più specifiche note di chiarimento di questo Ispettorato.

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