Apprendistato stagionale di primo livello sotto la lente dell'INL
Pubblicato il 30 aprile 2024
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Arrivano nuovi chiarimenti dall’Isspettorato nazionale del alvoro (INL) sulla coerenza tra il percorso formativo correlato al titolo di studio e la possibilità di stipulare contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. apprendistato di primo livello.
Apprendistato di primo livello e attività stagionali
L'INL fa seguito alla nota 7 agosto 2023, n. 1369, con la quale è stato specificato che già nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa il datore di lavoro è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante un accertamento della coerenza tra le attività lavorative e il titolo di studio.
Con il chiarimento contenuto nella nota 19 aprile 2024, n. 795 vengono fornite ulteriori precisazioni in merito all’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai fini dello svolgimento di attività stagionali.
Apprendistato di primo livello: coerenza delle attività lavorative e formative
Ribadendo quanto già affermato con la precedente nota 7 agosto 2023, n. 1369, l'INL evidenzia che il principio di coerenza tra l’attività lavorativa e formativa correlata al titolo di studio, non deve essere intesa nell’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti.
A tal fine andranno, infatti, valorizzate le possibilità di acquisire competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare, comunque, un bagaglio esperienziale per lo sviluppo formativo dell’apprendista, non solo in relazione agli obiettivi formativi in senso stretto.
In tal senso, l’utilità del contratto di apprendistato di primo livello è accertata e garantita dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con l’istituzione formativa.
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