Inibitoria verso Consob. E' interesse legittimo e decide il giudice amministrativo
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 20 maggio 2015
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Con ordinanza n. 10095 depositata il 18 maggio, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, è stata chiamata a pronunciarsi su un regolamento di giurisdizione in ordine ad una causa civile intentata da alcuni risparmiatori – acquirenti di azioni di una nota banca quotata in borsa – contro la Consob.
I ricorrenti, in particolare, avevano chiesto innanzitutto la condanna dell'Autorità vigilante al risarcimento dei danni da essi sofferti in conseguenza della omessa vigilanza sulle predette operazioni finanziarie non andate a buon fine. In secondo luogo avevano chiesto che il medesimo Tribunale ordinasse a Consob la cessazione del proprio comportamento omissivo e la messa in atto delle misure idonee a ripristinare la corretta informazione degli investitori in ordine alla reale situazione finanziaria della banca sulle cui azioni avevano investito, fissando altresì una somma per ogni ritardo o violazione nell'esecuzione del provvedimento.
Relativamente alla seconda domanda di natura cautelare – definita vera e propria inibitoria – la Consob eccepiva il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario.
In accoglimento della censura, le Sezioni Unite – chiamate a dirimere il conflitto di giurisdizione – hanno innanzitutto precisato come la pretesa dei titolari di strumenti finanziari qui ricorrenti a che un 'autorità amministrativa (quale per l'appunto la Consob) eserciti i poteri che la legge gli assegna per la tutela di un pubblico interesse, non possa certamente qualificarsi come diritto soggettivo.
Può eventualmente configurarsi quale interesse legittimo, che sorge ogni qual volta un privato, che sia interessato ad ottenere o conservare un bene della vita, viene a confronto con l'esercizio di un potere che la legge riserva ad una amministrazione, per la realizzazione di interessi pubblici.
Spetta pertanto al giudice amministrativo (e non a quello ordinario) stabilire nel merito, se in concreto tale interesse legittimo risulti violato e dunque meritevole di tutela.
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