Infortuni: risponde di omissione di soccorso il datore che non interviene

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Infortuni: risponde di omissione di soccorso il datore che non interviene

Confermata la condanna penale impartita al titolare di una ditta individuale per avere, in concorso con altro soggetto, omesso di prestare la necessaria assistenza alla persona offesa, dipendente della ditta, con la qualifica di muratore, vittima di un grave incidente nel cantiere allestito presso la sede del committente dei lavori.

Secondo l'impianto accusatorio, l'imputato, invece di prestare immediato soccorso al lavoratore infortunato, aveva informato innanzitutto il titolare della ditta committente, assente dal cantiere nel momento del verificarsi del sinistro, attendendo per circa quaranta minuti l'arrivo di quest'ultimo, senza allertare le autorità sanitarie.

Egli, in tale frangente, si era limitato a caricare l'infortunato sul furgone della ditta, con cui, una volta giunto in loco anche l'altro soggetto, lo aveva trasportato in ospedale.

Secondo la Corte d'appello, le modalità della caduta, tenuto conto dell'altezza di circa tre metri da cui la vittima era precipitata, e l'evidente sofferenza della persona offesa, erano palesemente tali da destare preoccupazione e giustificare la richiesta di immediato soccorso da parte delle Autorità Sanitarie o, al più, l'effettuazione di un immediato trasporto al vicino nosocomio, senza indugio.

Nel confermare la decisione di secondo grado, la Cassazione, con sentenza n. 47322 del 14 dicembre 2022, ha evidenziato come l'affermazione della responsabilità del ricorrente trovasse la sua giustificazione nella violazione del dovere di assistenza previsto dall'art. 593, comma 2, c.p.

Dovere, questo, che, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo, comunque incombeva sull'imputato, non in qualità di committente dei lavori o di datore di lavoro della persona offesa, ma di soggetto entrato in contatto diretto con la persona bisognosa di assistenza, dopo il verificarsi del sinistro, in ragione delle conseguenze riportate a causa della rovinosa caduta.

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