Infortuni sul lavoro, niente responsabilità per il datore di lavoro senza nuovo pericolo

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Infortuni sul lavoro, niente responsabilità per il datore di lavoro senza nuovo pericolo

Il datore di lavoro è esente da responsabilità, in caso di infortunio sul lavoro, se le modalità dei lavori svolti non richiedano, per la mancanza di un nuovo pericolo, un adeguamento del piano operativo per la sicurezza (POS) o del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 novembre 2023, n. 21784, depositata il 15 gennaio 2024.

Vediamo i termini della questione.

Nozione di nuovo pericolo

Il caso prende le mosse da un infortunio occorso ad un lavoratore che, trovatosi all’interno di una buca per segnalare all’operatore di una ruspa l’esatta collocazione delle condutture del gas durante la demolizione di una fognatura, veniva colpito mortalmente dall’oscillazione di una benna.

Poiché i lavori riguardavano la demolizione di alcuni locali per la realizzazione di reparti produttivi all’interno di uno stabilimento, i giudici del gravame avevano individuato nella demolizione della fognatura la realizzazione di nuove opere comportanti nuovo pericolo, che richiedevano in quanto tali l’aggiornamento del PSC e del POS (che invece contemplavano soltanto la demolizione dei fabbricati esistenti).

Si trattava quindi di rischi diversi e non considerati, essendo la necessità di demolizione delle fogne emersa solo in corso d’opera.

Questo quanto stabilito dalla corte di appello di Brescia.

Responsabile e coordinatore dei lavori: limiti

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza di appello, e rinvia ad altra sezione della stessa per un nuovo giudizio, fondando il proprio convincimento sui seguenti motivi.

Secondo gli Ermellini la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto il rischio cosiddetto generico, vale a dire quello relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività e le procedure lavorative.

La funzione di vigilanza non si sostanzia quindi nel vigilare momento per momento la corretta applicazione delle prescrizioni del piano operativo, essendo sufficiente, nel caso di specie, il rinvio contenuto nello stesso alla dizione “altri lavori” per indicare il divieto di presenza di manodopera nel raggio di azione del mezzo meccanico.

L’attività del lavoratore deceduto poteva infatti svolgersi anche al di fuori della buca in cui è avvenuto l’infortunio.

Psc e Pos: funzione

Il PSC deve essere aggiornato ogni volta che in cantiere avvengono variazioni sia per i contenuti dei lavori (nuove lavorazioni non previste originariamente), sia nei tempi di realizzazione (non conformità con il programma dei lavori) sia nei soggetti che li eseguono (frazionamento di fasi lavorative in più imprese, originariamente assegnabili ad una singola).

Nel caso di specie, concludono i giudici della Cassazione, la dizione “altri lavori” è quindi sufficiente ad identificare lo svolgimento di attività diverse rispetto a quella dello scavo in senso stretto oggetto dell’appalto.

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