Informazioni privilegiate anche nelle fasi preliminari

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La Corte di giustizia, con sentenza pronunciata il 28 giugno 2012 relativamente alla causa C-19/11, si è espressa in materia di market abuse intervenendo sull’interpretazione della Direttiva 2003/6 che vieta gli abusi di informazioni privilegiate e impone agli emittenti di strumenti finanziari di rendere pubbliche, appena possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Secondo i giudici europei, in particolare, in una fattispecie a formazione progressiva diretta alla realizzazione di una determinata circostanza o a produrre un certo evento “possono costituire informazioni aventi un carattere preciso ai sensi di tali disposizioni non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi”.

In tale contesto - continua la Corte Ue -  la nozione di complesso di circostanze, “riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno”. Ne discende che anche una fase che precede una particolare decisione di una società quotata può costituire un'informazione privilegiata di cui i mercati finanziari devono poter disporre.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Il market abuse scatta già nelle fasi preliminari – Negri

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