Informazioni da comunicare anche se non si conosce l'effetto sugli strumenti finanziari
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 marzo 2015
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Con sentenza dell'11 marzo 2015 relativa alla causa C-628/13, la Corte di giustizia dell'Ue ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte di cassazione francese in riferimento all'interpretazione dell'articolo 1, punto 1 della Direttiva 2003/6/CE in materia di abuso di mercato e dell'articolo 1, paragrafo 1 della Direttiva 2003/124/CE esecutiva della prima, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato.
In particolare, secondo i giudici europei, le disposizioni citate devono essere interpretate nel senso che le stesse non esigono, affinché determinate informazioni possano essere considerate come informazioni aventi carattere “preciso” ai sensi delle medesime norme, che sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari si eserciterà in un senso determinato, una volta che esse saranno rese pubbliche.
Ed infatti – precisa la Corte Ue – dagli stessi lavori preparatori della Direttiva 2003/124 risulta che un riferimento alla possibilità di trarre conclusioni quanto alla “direzione” dell'effetto dell'informazione sul prezzo degli strumenti finanziari in questione è stato eliminato proprio al fine di evitare che un simile riferimento potesse servire da pretesto per la mancata pubblicazione di informazioni.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 54 - Ai clienti informazioni complete – Maciocchi
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