Influenze illecite senza detenzione cautelare

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Secondo la Cassazione – sentenza n. 51688 dell'11 dicembre 2014 - le condotte di chi, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale medesimo devono, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'articolo 346 bis del Codice penale, che punisce il traffico di influenze illecite.

Le citate condotte, precedentemente all'entrata in vigore della Legge indicata, erano qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'articolo 346, commi 1 e 2 del Codice penale e sanzionate con pene di maggiore gravità.

Sulla scorta di detti assunti, la Suprema corte ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza impugnata con cui era stata disposta la detenzione cautelare in capo ad un soggetto accusato di corruzione per aver accettato, quale consigliere politico del ministro dell'Economia, la somma di euro 500mila dal presidente del Consorzio Venezia Nuova al fine di influire sullo stanziamento di finanziamenti statali per i lavori del Mose.

Per effetto della riqualificazione del fatto come reato previsto dall'articolo 346 bis, primo comma del Codice penale, infatti, il soggetto andava liberato non essendo consentita, a norma dell'articolo 280, comma 1, del Codice di procedura penale, la detenzione cautelare.
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