Induzione indebita se c'è uno scambio, anche non paritario, di promesse o prestazioni

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Con sentenza n. 8625 del 2 marzo 2015, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione di non luogo a procedere nei confronti di un soggetto accusato del delitto di induzione indebita tentata.

In particolare, è stato accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero secondo il quale la decisione di merito era priva di effettiva motivazione.

Nel caso in esame, l'indagato aveva preteso di entrare in un locale, senza averne il diritto, adducendo di appartenere alla Polizia penitenziaria; nella circostanza, l'uomo aveva usato anche la forza nei confronti del suo interlocutore, tentando di spostarlo fisicamente per varcare l'ingresso e chiedendo anche l'intervento di una pattuglia di polizia.

Irrilevanza esclusa se il tentativo fallisce per la resistenza opposta

Secondo il Pm, l'organo giudicante nel merito aveva derogato, senza alcuna motivazione, alla regola di giudizio tipica dell'udienza preliminare, affermando, in particolare, l'irrilevanza della condotta ex articolo 56, comma 3 del Codice penale; irrilevanza che, per contro, era da escludere posto che la pretesa di entrare nel locale era fallita solo per la resistenza opposta dalla guardia giurata.

Da verificare la qualificazione del fatto

Con l'ordinanza, i giudici di legittimità hanno invitato il giudice del rinvio a verificare la congruenza della qualificazione giuridica conferita al fatto in quanto - a detta della Suprema corte - se è vero che, secondo la ricostruzione, i soggetto mirava a conseguire una utilità indebita, resterebbe, comunque, da stabilire la riconducibilità della sua pretesa ad un abuso di qualità o della funzione.

Inoltre - continua la Corte - la fattispecie addebitata si caratterizza per uno scambio, sia pure non paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione.

Se allora è concepibile, in astratto, un tentativo di indebita induzione, resta chiara l'estraneità alla fattispecie dei casi in cui la promessa o la prestazione non intervengono proprio perchè l'extraneus resiste alla sollecitazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 52 - La resistenza esclude l’induzione - Maciocchi

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