Induzione indebita come attività di suggestione, persuasione o pressione morale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 aprile 2013
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Secondo la Sesta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 17285 del 15 aprile 2013 – la nuova fattispecie di induzione indebita di cui all’articolo 319-quater del Codice penale, pur facendo partiticamente riferimento alla condotta di due soggetti, non integra propriamente un reato bilaterale, come nel caso della corruzione, in quanto le due condotte del soggetto pubblico e del privato si perfezionano autonomamente ed in tempi almeno idealmente successivi.
Così, l’esclusione della natura bilaterale della nuova fattispecie contribuirebbe – a detta della Suprema corte – a risolvere in senso positivo, il problema della continuità normativa tra l’ipotesi descritta al primo comma dell’articolo 319-quater citato e quella del tutto analoga, allora ricompresa nella più ampia fattispecie della concussione.
In particolare, al fine di specificare i caratteri peculiari della nuova fattispecie di cui all’articolo 319-quater del Codice penale, per come introdotto dalla legge n. 190/2012, la Corte di legittimità precisa il principio di diritto secondo cui la condotta di induzione indebita sarebbe integrata da “un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale”, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato “che, avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico”.
- Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - L'identikit dell'«induzione» - Negri
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