Indennità una tantum 200 euro: domande respinte a prova di riesame
Pubblicato il 01 dicembre 2022
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L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro spetta anche nell'ipotesi in cui il requisito di iscrizione alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga perfezionato in sede di riesame della domanda di indennità.
E' quanto ha chiarito l'INPS con il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 con cui l'Istituto dà conto della gestione delle istruttorie sulle domande di indennità presentate da specifiche categorie di lavoratori, individuate dal decreto Aiuti, nonché delle modalità di trasmissione degli eventuali riesami.
Ma andiamo con ordine e torniamo al bonus.
Indennità una tantum 200 euro: lavoratori beneficiari e domanda
L'INPS ricorda che il decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) riconosce, a domanda, una indennità una tantum di 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (articolo 32, comma 11);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 32, comma 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 32, comma 14);
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA (articolo 32, comma 15);
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 32, comma 16).
I requisiti e le modalità di invio della domanda sono stati illustrati con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022.
Indennità una tantum 200 euro: domanda di riesame
Sulle domande pervenute l'INPS ha avviato istruttorie centralizzate verificandone, con modalità automatiche, i requisiti, le incompatibilità e le incumulabilità previste per legge.
Il lavoratore e il Patronato possono ora consultare l'esito della domanda e le motivazioni della eventuale reiezione tramite il servizio “Indennità una tantum 200 euro” (lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda), disponibile sul sito dell’INPS.
E' possibile presentare domanda di riesame entro il termine, non perentorio, di 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022, data di pubblicazione del messaggio in commento, ovvero dalla data di conoscenza della reiezione della domanda, se successiva.
L'interessato potrà a tal fine produrre nuova documentazione utile a un eventuale supplemento di istruttoria. Vediamo come fare nel seguente schema.
Domanda di riesame |
Cosa fare |
Step 1 |
Accedere alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro” |
Step 2 |
Accedere alle domande nello stato “Respinta” ove è disponibile la lista dei motivi di reiezione |
Step 3 |
Cliccare sul tasto “Chiedi riesame” per inserire la motivazione della richiesta |
Step 4 |
Inserire i documenti previsti per il riesame attraverso la funzione “Allega documentazione” |
Indennità una tantum 200 euro: chiarimenti sui requisiti
L'INPS con il messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022 fornisce anche importanti chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum di 200 euro, da considerare in fase di riesame.
Collaboratori coordinati e continuativi
L'INPS ricorda che l’indennità una tantum è erogata a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca:
- iscritti alla Gestione separata e con contratti attivi al 18 maggio 2022;
- che non siano titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici (articolo 32, comma 1, del decreto Aiuti);
- che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.
NOTA BENE: L'Istituto chiarisce che l’iscrizione alla Gestione separata può essere perfezionata anche in sede di riesame.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità una tantum a lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, è residuale e spetta a coloro che hanno svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente e che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
NOTA BENE: La cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo 2021 utili alla fruizione dell’indennità comporta l'obbligo di restituzione della stessa.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Anche per i lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo il pagamento diretto da parte dell’INPS è residuale .
L'indennità spetta a condizione che i lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
Lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L'indennità una tantum di importo pari a 200 euro è erogata anche a favore:
- dei lavoratori autonomi che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, risultano privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali per i quali ci sia, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e già iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022;
- dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
Disoccupati con NASpI e DIS-COLL
L'INPS infine evidenzia che i beneficiari delle prestazioni NASpI o DIS-COLL, per fruire dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, devono poter far valere l'effettiva percezione, per il mese di giugno 2022, di una delle predette indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), secondo quanto espressamente richiesto dal decreto Aiuti.
ATTENZIONE: Tale chiarimento vale anche per l'indennità una tantum di 150 euro, riconosciuta direttamente dall'INPS a coloro che hanno percepito le prestazioni NASpI o DIS-COLL per il mese di novembre 2022 in base alle disposizioni del decreto Aiuti ter (articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).
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