Indennità di malattia, maternità e tbc. Gli importi 2019
Pubblicato il 04 giugno 2019
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Aumentano, per l’anno 2019, gli importi delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. In particolare, per quanto riguarda le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti), l’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, il congedo parentale, nonché l’indennità per interruzione della gravidanza, ammontano a 48,74 euro.
Con riferimento, invece, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, gli importi giornalieri per le malattie iniziate nell'anno 2019 corrispondono a:
- 11,24 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 16,86 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L’aumento degli importi è dettato dalla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), stimata dall’Istat, che tra il periodo “gennaio 2017 - dicembre 2017” e il periodo “gennaio 2018 - dicembre 2018” è risultato nella misura dell’1,1%. A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 79 del 3 giugno 2019.
Indennità di malattia, maternità e tbc. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2019
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019, gli importi giornalieri sono stati così rideterminati:
- lavoratori soci di società e di enti cooperative, anche di fatto: 48,74 euro;
- lavoratori agricoli a tempo determinato: 43,35 euro;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni: 57,60 euro;
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: 43,35 euro;
- lavoratrici autonome (artigiane e commercianti): 48,74 euro;
- lavoratrici autonome (pescatrici delle acque interne): 27,07 euro.
Indennità di malattia, maternità e tbc. Lavoratori domestici
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, per l’anno 2019 bisogna utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,06 euro;
- 8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,06 e fino a 9,81 euro;
- 9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,81;
- 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Indennità di malattia, maternità e tbc. Lavoratori alla Gestione separata INPS
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2019, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari al:
- 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 34,23% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 70.998,90 euro (pari al 70% del massimale 2018, pari a 101.427,00 euro).
In particolare, l’indennità per la degenze iniziata nell’anno 2019 corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 22,48 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- 33,71 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Infine, l’importo da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale è uguale all’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019, che è pari a euro 6.669,13 euro (valore provvisorio). Quindi, il genitore lavoratore dipendente che chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, pari a euro 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5).
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