NASpI: riacquisto della capacità lavorativa con certificato medico

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NASpI: riacquisto della capacità lavorativa con certificato medico

La domanda per beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpI va presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge (articolo 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Fin qui le regole generali. Ma cosa succede in caso di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL?

Malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale: domanda di NASpI

L'INPS al paragrafo 2.6 della circolare n. 94 del 12 maggio 2015 ha chiarito che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Al paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94/2015, l'INPS ha precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Verifica del riacquisto della capacità lavorativa: istruttoria più veloce

L'INPS, con il messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024, fornisce indicazioni finalizzate ad accelerare il processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa, che incide sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI.

Gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, rileva l'INPS, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).

Al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande, l'Istituto previdenziale comunica che, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa.

In caso di evento tutelato dall'INAIL, deve essere allegato il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

I certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la NASpI, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Tali indicazioni sono applicabili dal 1° marzo 2025.

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