Indennità di accompagnamento fuori dall’Isee
Pubblicato il 02 marzo 2016
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Il Consiglio di Stato, con 3 sentenze del 29 febbraio 2016, ha stabilito che l’indennità di accompagnamento spettante per i soggetti disabili non costituisce reddito ai fini del calcolo dell’Isee. Essa e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità, che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Sono accordate a chi si trova già in condizione di svantaggio al fine di pervenire ad una posizione eguale rispetto a chi non lo è ed a ristabilire una parità morale e competitiva.
In definitiva, per il Consiglio di Stato, l’indennità di accompagnamento non determina una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, ma è finalizzata a colmare una situazione di svantaggio.
D’altra parte, il sistema delle franchigie non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’ISEE di dette indennità compensative, poiché tale sistema si articola in un insieme di benefici con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie, per cui i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.
A tal proposito, il Ministro del Lavoro Poletti comunica che non vi saranno risarcimenti per i mesi in cui è stato applicato il nuovo metodo di calcolo dell’Isee appena bocciato dal Consiglio di Stato, rispetto alle modalità di valorizzazione delle indennità corrisposte ai disabili. Il titolare del Dicastero ha dichiarato che «non sono previsti risarcimenti. La sentenza ci chiede di modificare il regolamento, cosa che faremo. C’era una legge, l’abbiamo applicata e abbiamo fatto una cosa giusta visto che l’Isee adesso è molto più efficace. Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato e ci attiveremo per fare quello che ci chiede».
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