Lavoratore ingiustamente licenziato, calcolo indennità risarcitoria

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Lavoratore ingiustamente licenziato, calcolo indennità risarcitoria

Ultima pronuncia della Cassazione in materia di determinazione dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo di cui all’art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970.

La determinazione di tale indennità - ha precisato la Corte - deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum.

Il tutto, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione.

Se, poi, il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.

Il principio è stato enunciato dalla Suprema corte nel testo dell'ordinanza n. 3824 del 7 febbraio 2022.

Al datore l'onere della prova dell’aliunde perceptum  

In questa decisione, gli  Ermellini hanno ribadito anche l'assunto secondo cui spetta al datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum o percipiendum, ossia del reddito percepito dal lavoratore successivamente al recesso, utile alla riduzione dell'indennità di risarcimento da licenziamento illegittimo.

Non rileva - si legge nell'ordinanza - la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non potesse essere condiviso l'indirizzo secondo cui l’aliunde perceptum o percipiendum deve essere detratto dal tetto massimo delle dodici mensilità, e neppure la diversa opzione per cui la detrazione dell’aliunde perceptum o percipiendum è preclusa qualora l’attività svolta aliunde non si sovrapponga al periodo di inoccupazione risarcito.

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