Indennità Covid respinte, le istruzioni per il riesame
Pubblicato il 12 luglio 2021
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È possibile proporre istanza di riesame dell’indennità covid stagionali entro il 29 luglio 2021. Oltre tale termine, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
- “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
A specificarlo è l’INPS con il messaggio n. 2564 del 9 luglio 2021.
Indennità Covid stagionali, campo di applicazione
L’art. 10 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021, prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Indennità Covid respinte, le motivazioni
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, l’INPS ha riportato:
- il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità;
- la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è il 29 luglio 2021, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
Si fa presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
- “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Indennità Covid, come proporre istanza di riesame
In materia di indennità onnicomprensiva, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.
Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021.
Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
Si ricorda, poi, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 24 marzo 2021.
Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.
Infine è stato chiarito che, in relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
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