Istruzioni INPS sull'Indennità Covid-19
Pubblicato il 08 luglio 2020
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Con la circolare INPS 6 luglio 2020, n. 80, l’Istituto previdenziale, oltre a riepilogare i soggetti che possono beneficiare dell’indennità Covid-19 ex art. 84, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, specifica che i nuovi richiedenti, ovvero coloro che non hanno presentato domanda per l’indennità di marzo e aprile 2020, possono, se in possesso dei requisiti, presentare istanza tramite l’apposito servizio dedicato. La predetta circolare illustra i requisiti e le modalità attraverso cui ottenere la sopracitata indennità per:
- Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- Liberi professionisti;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico, per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali viene riportata la tabella con i codici ATECO valevoli ad identificare le attività economiche per le quali può essere concessa l’indennità.
Stante il carattere emergenziale dell’indennità, i potenziali richiedenti possono accedere al servizio dedicato attraverso modalità di identificazione semplificate utilizzando i canali telematici nel sito internet dell’INPS e in possesso delle seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa le indennità possono essere richieste tramite il Contact Center telefonando al numero verde 803.164 (da rete fissa) o a pagamento al numero 06.164164 (da rete mobile) comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
Le predette indennità non sono tra loro cumulabili, così come, non risultano cumulabili con l'indennità a favore dei lavoratori domestici ovvero con l'indennità a favore di lavoratovi sportivi. Le indennità sono, altresì, incompatibili con il reddito di emergenza di cui al medesimo art. 82. Diversamente, l'indennità Covid-19 risulta essere cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'assicurazione generale AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa.
- edotto.com – Edicola del 20 giugno 2020 - Indennità COVID-19. Domande per maggio 2020 – G. Lupoi
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