Indagini fiscali a studio: il segreto professionale blocca la verifica

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Indagini fiscali a studio: il segreto professionale blocca la verifica

Nel caso in cui il professionista, durante lo svolgimento di attività accertativa presso il suo studio, non consenta l’accesso a determinati documenti eccependo, in ordine agli stessi, il segreto professionale, i verificatori non hanno altra alternativa che sospendere l’attività di verifica e richiedere autorizzazione del magistrato.

Solo in presenza di tale autorizzazione - che deve essere scritta e motivata - gli organi verificatori potranno riprendere l’attività finalizzata alla conseguente legittima acquisizione dei documenti per i quali sia stato eccepito il segreto professionale.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 34020 del 1° dicembre 2020, con cui è stato rigettato il ricorso promosso nell’interesse di una società contro il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine per frode fiscale.

L’indagine era fondata su alcuni documenti reperiti presso lo studio di un professionista, documenti che, secondo la ricorrente, erano inutilizzabili in quanto era assente l'autorizzazione del magistrato.

Tuttavia, sui documenti rinvenuti non era stato eccepito il segreto professionale e, per questo, era stato giustamente ritenuto che non fosse necessario richiedere la menzionata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.

Segreto professionale durante l'accesso fiscale a studio: disamina di Cassazione

Nella decisione, la Suprema corte ha compiuto una breve disamina in tema di segreto professionale in caso di accesso fiscale presso lo studio dei professionisti appartenenti a determinati ordini professionali (quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai).

Il segreto professionale - ha ricordato la Suprema corte - è un diritto/dovere che resiste anche di fronte all’esercizio dei poteri istruttori delle Autorità.

Tale diritto/dovere è disciplinato, nel caso specifico dell’ordinamento tributario, dall’art. 52, comma 3 del DPR n. 633/1972, secondo cui per l’esame di documenti e per la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria, fermo restando quanto disposto dall’art. 103 c.p.p.

L’accesso degli ispettori dell’Amministrazione finanziaria è quindi consentito, al fine di effettuare indagini fiscali, anche presso gli studi professionali e, in questo caso, deve essere obbligatoriamente eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Qualora, come sopra detto, il professionista, durante l’attività accertativa, eccepisca il segreto professionale su determinati documenti, i verificatori possono procedere ulteriormente solo dopo aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione del magistrato.

In ogni caso - hanno infine ricordato gli Ermellini - il segreto professionale riguarda solo notizie e documenti che attengono all’esercizio dell’attività professionale, in stretta connessione con la natura del professionista, di cui questi abbia necessità per il corretto espletamento del proprio lavoro, rimanendo, invece, esclusi dalla copertura gli atti pubblici, le scritture contabili, le fatture e le ricevute fiscali.

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