Incubatori certificati Nuovi requisiti
Pubblicato il 23 gennaio 2017
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Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2016 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 20 gennaio 2017 - reca una revisione del precedente provvedimento del 2 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
Soggetti ammissibili
Sono riconosciuti incubatori certificati di start up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Dpr n. 917/1986, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente nel sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto.
Specifica il decreto MiSE del 22 dicembre 2016 che, ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.
Raggiunti i suddetti requisiti, i soggetti che rientrano nel nuovo novero degli incubatori certificati di start up innovative possono iscriversi nella sezione speciale del Registro Imprese, istituita dalle Camere di commercio, presentando alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società.
Validità nuovi requisiti
Il nuovo decreto MiSE entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale e da quel momento cessa di avere efficacia il precedente provvedimento del 22 febbraio 2013.
Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, le società già iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese devono depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità con quanto previsto nell'allegato del provvedimento.
Per le società costituite da meno di due esercizi, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start up innovative, può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di start up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
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