Incremento della quattordicesima mensilità

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Incremento della quattordicesima mensilità

La Legge n. 232/2016, ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Con messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, l’INPS ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione della normativa in questione evidenziando che il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.

Il beneficio sarà comunque erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’11 gennaio 2017 – Legge di Bilancio Previdenza – Schiavone

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