Incostituzionale la sanzione civile minima svincolata dalla durata lavorativa
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 14 novembre 2014
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 depositata in data 13 novembre 2014, chiarisce due aspetti riguardanti le sanzioni civili applicabili in caso di omessa contribuzione in materia di appalti.
Con la pronuncia in oggetto, la Corte Costituzionale sancisce che:
- è incostituzionale l’importo minimo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore (3 mila euro a lavoratore) dovuto a Inps e Inail tra il 4 luglio 2006 e 23 novembre 2010 (art. 36 bis, comma 7, lettera a del Dl 223/06);
- è legittimo quanto disposto dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, che esclude la responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili in caso di omesso versamento dei contributi, anche se tale responsabilità sussisteva fino al 2012.
La Consulta è stata interpellata sulle citate due questione da parte del Tribunale di Bologna, che ha sollevato la questione dell’incostituzionalità delle due norme rispetto all'articolo 3 della Costituzione.
Maxisanzione per lavoro nero
La maxisanzione per il lavoro nero in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010 prevedeva che, in caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il datore di lavoro fosse punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.Inoltre, l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore in nero non poteva essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Riguardo alla suddetta soglia minima della sanzione civile riferita a ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – convertito dalla Legge n. 248/2006 – nella parte in cui appunto stabilisce che l’importo delle sanzioni civili non può essere inferiore a euro 3.000 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Conclusioni Corte Costituzionale
La Consulta ritiene che le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, pertanto la previsione di una soglia minima svincolata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole e in evidente contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.A detta della Corte, dunque, la sanzione risulta arbitraria e illogica perché, pur avendo una funzione risarcitoria del danno cagionato all’Istituto assicuratore, è stabilita con un criterio privo di riferimento all’entità di tale danno, essendo appunto svincolata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale deve necessariamente dipendere l'entità dell'inadempimento contributivo e, quindi, il relativo danno.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 49 - Contributi omessi, sanzioni «svincolate» - P.Piz. - www.giustizia-amministrativa.it
- ItaliaOggi, p. 30 - Inps, sanzioni senza minimo - Cirioli - www.anclsu.com
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