Incompatibilità avvocato – dipendente pubblico. Rinvio alla Consulta

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Con ordinanza n. 2929 del 2012, la Corte di cassazione ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 339/2003, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati.

Contestualmente, la Corte ha provveduto a sospendere il provvedimento con cui il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dall'albo nei confronti di un legale che aveva iniziato a lavorare come dipendente pubblico part time.
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