Incidenti sul lavoro: no a condanna del datore con valutazione ex post

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Incidenti sul lavoro: no a condanna del datore con valutazione ex post

La logica del "senno del poi" non può fondare il giudizio di colpevolezza in capo al datore per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente.

In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata.

E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 836 del 13 gennaio 2022, pronunciata in annullamento, con rinvio, della condanna penale impartita a un datore di lavoro per lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in relazione all'incidente che aveva visto coinvolto un proprio dipendente.

In sede di merito, la regola cautelare violata era stata individuata sulla base di una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto: non erano state considerate, infatti, né la fase di lavorazione in cui si era verificato il sinistro né quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.

Nella vicenda di specie, il lavoratore, mentre era intento al tornio per la riduzione di un tondino di alluminio, aveva infilato una mano nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento, cosicché il dito mignolo, rimanendo a contrasto con la torretta, aveva riportato la frattura scomposta di una falange.

Lo stesso, per arrestare la macchina, aveva azionato la leva di frizione anziché il freno a pedale, con la conseguenza che la rotazione non si era immediatamente interrotta ma aveva continuato per inerzia ancora per qualche secondo. Egli aveva quindi toccato il "mandrino" e il guanto, rimasto impigliato, aveva trascinato la mano a contrasto con la torretta. 

I giudici di merito, nella valutazione di come erano andati i fatti, avevano ravvisato la colpa del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza nella causazione dell'evento.

Alla parte datoriale, in particolare, era stato contestato di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio e di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione.

Colpevolezza datore: no alla "logica del senno del poi"

La Suprema corte ha ritenuto fondato il motivo con cui la difesa di parte datoriale aveva dedotto la sussistenza di un vizio di motivazione in riferimento al tema della colpa.

Erano, infatti, erronee ed illogiche le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità colposa del ricorrentei: la ritenuta necessità di uno schermo "protettivo" sul macchinario in questione appariva frutto di un ragionamento creativo, secondo la menzionata logica del "senno del poi".

La motivazione della decisione di merito si limitava a prendere atto della condotta colposa del prestatore, definendola non abnorme, liquidando come mera "illazione" la corretta considerazione difensiva secondo cui la presenza di uno schermo protettivo non avrebbe comunque scongiurato il verificarsi dell'evento, visto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto aggirarlo per accedere al pezzo lavorato, inserendo la mano nell'organo in movimento.

Inoltre, nelle argomentazioni con cui era stata affermata la responsabilità penale degli imputati non era stata adeguatamente valutata la circostanza che il tornio era comunque dotato di un apposito dispositivo di protezione (pedale a freno), in relazione alla fase lavorativa nel corso della quale era avvenuto il sinistro.

Azionando il predetto dispositivo - si legge nella pronuncia di Cassazione - "il mandrino si sarebbe fermato, consentendo all'operaio di prelevare il pezzo senza problemi".

Per contro, la regola cautelare dello schermo "protettivo" era stata ricavata ex post ed in maniera congetturale, in assenza di un'effettiva analisi dell'utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione, alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in esame.

Da qui l'annullamento, con rinvio, della sentenza di merito impugnata.

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