Incidente stradale per ghiaccio in autostrada. E’ responsabile l’ente gestore

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Con sentenza n. 6245 depositata il 27 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, in accoglimento del ricorso presentato da un conducente, ha dichiarato la responsabilità dell’Ente gestore dell’autostrada, in ordine ad un sinistro verificatosi per presenza di ghiaccio sul fondo stradale.

La Cassazione, con la presente pronuncia, ha ritenuto insufficiente ed equivoca la motivazione addotta in secondo grado– dove invece detta responsabilità veniva negata – poiché incoerente con i principi sanciti in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.; fattispecie a cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento.

Ha innanzitutto precisato la Suprema Corte come, in ipotesi del genere, la responsabilità da custodia in capo all’Ente gestore, sia ravvisabile allorquando l’Ente medesimo abbia una effettiva possibilità di controllo sulla carreggiata stradale, riconducibile ad un rapporto di custodia.

Ai fini della esclusione della suddetta responsabilità, occorre aver riguardo, non tanto alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada o delle sue pertinenze, quanto piuttosto a quelle create dagli utenti o da una imprevedibile alterazione dello stato delle cose. Solo in questo ultimo caso può ricorrere infatti il “caso fortuito”, laddove, in particolare, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata nel tempestivo intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo.

Ora, nel caso in esame– ha specificato la Cassazione – la Corte territoriale ha contraddittoriamente escluso la responsabilità qualificata ex art. 2051 c.c. in capo all’Ente gestore, pur affermando, qui, la prevedibilità (dunque, la presumibile controllabilità dal gestore) dell’evento dannoso, verificatosi nel mese di gennaio, con caduta di pioggia mista a neve ed in una zona di montagna.

 Ma soprattutto, non si è affatto pronunciata, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, circa la concreta impossibilità, da parte del gestore dell’autostrada, di una effettiva custodia sul bene.
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