Incentivo Occupazione SUD

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Incentivo Occupazione SUD

Con la circolare n. 41 dell’1 marzo 2017 ed il messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’Incentivo Occupazione SUD da parte dei datori di lavoro che assumano tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, disoccupati per lo svolgimento di prestazioni lavorative in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

 

L’incentivo Occupazione SUD può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano disoccupati - senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori – a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino, telematicamente, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.

ATTENZIONE

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni e 364 giorni, l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio è lo stato di disoccupazione.

Mentre, per i lavoratori con almeno 25 anni di età, è richiesto che, al momento dell’assunzione, oltre ad essere disoccupati, risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso di specie si intende privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 4.800 o parasubordinato dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 8.000.

 

Inoltre, eccetto che in caso di trasformazione di rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro, o con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o allo stesso collegata o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ATTENZIONE

In caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

 

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale ed anche a scopo di somministrazione, nonché per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e in quest’ultima casistica non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione per il lavoratore, né è richiesto il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

ATTENZIONE

E’ possibile fruire dell’incentivo anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante (c.d. di 2° tipo) e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

 

Il beneficio non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente ed in caso di apprendistato di 1° e 3° tipo (contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca).

I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato possono usufruire:

  • del massimo dell’incentivo riconoscibile per tale tipologia contrattuale, corrispondente a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata almeno pari a 12 mesi;
  • di un beneficio proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione, se la durata del periodo formativo previsto sia inferiore a 12 mesi.

ATTENZIONE

La circolare INPS n. 41 dell’1 marzo 2017 ha chiarito che l’incentivo potrà essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto di lavoro.

 

Incentivo

L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, di solidarietà residuale e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.

ATTENZIONE

L’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019 e il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio, così come specificato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367/2016.

 

Condizioni di spettanza

L’incentivo è subordinato:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito entro limite previsto per gli aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti purché l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Procedimento

Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, a partire dal 15 marzo 2017, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo utilizzando il modulo on-line “B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Nella domanda vanno indicati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

L’INPS, dal canto suo, informerà telematicamente il datore che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione.

ATTENZIONE

In mancanza di fondi l’istanza di prenotazione dell’incentivo potrebbe essere rigettata.

Tuttavia nel caso di specie la stessa rimarrà valida e manterrà la priorità acquisita dalla data di prenotazione per 30 giorni.

Se entro tale termine si dovessero liberare delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia.

 

Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro dovrà, inoltre, comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Definizione delle istanze

Le istanze che perverranno entro il 30 marzo 2017 saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

Specificano le istruzioni INPS che solo le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 - pervenute entro il 30 marzo 2017 - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, mentre in tutti gli altri casi l’incentivo sarà autorizzato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, a prescindere dalla data di assunzione.

ATTENZIONE

Qualora vengano presentate, dopo il 30 marzo 2017, istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 14 marzo 2017, per le stesse la verifica della disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Fruizione dell’incentivo

In caso di accoglimento dell’istanza, al datore di lavoro sarà indicata la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG per gli operai agricoli).

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 150/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 367/2016

INPS, circolare n. 41 dell’1 marzo 2017

INPS, messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017

 

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