Incentivo NEET 2023 con domanda all'INPS: adempimenti e termini
Pubblicato il 27 luglio 2023
In questo articolo:
- Ripartizione delle risorse e adesione a Garanzia Giovani
- Datori di lavoro beneficiari
- Rapporti di lavoro agevolati
- Assetto e misura dell’incentivo
- Condizioni di spettanza dell’incentivo
- Coordinamento con altri incentivi
- Procedimento di ammissione all’incentivo
- Esposizione sui flussi Uniemens – Incentivo NEET23
- Esposizione sui flussi Uniemens – Incentivo NEET23 in cumulo
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Con il decreto del Commissario straordinario ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 e con la successiva circolare INPS 21 luglio 2023, n. 68 diventa operativo l’incentivo NEET 2023 previsto dall’art. 27 del Decreto Lavoro. Successivamente alla conversione in legge, l’ANPAL ha proceduto a fornire ulteriori chiarimenti circa l’ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate al finanziamento della misura su base regionale. L’INPS, invece, ha reso note le modalità di richiesta e le istruzioni operative per l’effettiva esposizione nelle denunce contributive dell’esonero in commento.
La misura si rivolge ai datori di lavoro del settore privato che, dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che non abbiano compiuto il trentesimo ano di età, che non lavorino e/o non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (c.d. NEET) e che siano registrati al PON IOG.
Le domande di ammissione all’incentivo potranno essere inoltrate tramite l’apposito applicativo reso disponibile dal 31 luglio 2023 sul sito istituzionale dell’INPS.
Ripartizione delle risorse e adesione a Garanzia Giovani
Per la fruizione dell’incentivo in commento i lavoratori devono aderire al Programma Garanzia Giovani tramite il portale MyANPAL ovvero tramite i portali regionali Garanzia Giovani.
ATTENZIONE: Laddove i destinatari abbiano già un Patto di servizio nell’ambito del programma “Garanzia di Occupazione per i Lavoratori” (GOL) alla data di istanza preliminare di ammissione all’incentivo da parte del datore di lavoro, tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Per l’attuazione dell’incentivo sono stati stanziati complessivamente 85,7 milioni di euro di cui:
- 24,4 milioni per il 2023 a valere sul PON IOG 2014-2020;
- 61,3 milioni per il 2024 a valere sul PN GDL 2021-2027.
Pertanto, l’incentivo potrà essere concesso nei limiti delle risorse stanziate secondo quanto territorialmente individuato dall’art. 3, decreto del Commissario straordinario 19 luglio 2023, n. 189.
La valutazione circa l’ammissione delle spese relative all’incentivo in trattazione avverrà secondo le indicazioni che i datori di lavoro inseriranno nella domanda inviata all’INPS, il quale provvederà a prenotare le somme per l’importo complessivo stimato e spettante al datore di lavoro su 12 mensilità.
Datori di lavoro beneficiari
L’incentivo è richiedibile da tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che gli stessi ricoprano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
È esclusa l’applicazione della misura nei confronti della Pubblica Amministrazione individuabile secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In tal senso, ai fini dell’ambito di riferimento dei datori di lavoro beneficiari devono intendersi valide le istruzioni già fornite dall’Istituto previdenziale con la circolare 2 marzo 2018, n. 40.
Rapporti di lavoro agevolati
L’incentivo spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto 30 di età (ivi intesi 29 anni e 364 giorni) che risultano aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Pertanto, l’incentivo in trattazione, ferma restando che la data dell’assunzione deve essere tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto nei confronti delle assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti che, alla data dell’assunzione:
- rispettino il requisito anagrafico sopra riportato;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione, sicché rientrano tra i c.d. NEET;
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Ai sopradescritti requisiti, deve, inoltre, aggiungersi, per i lavoratori tra i 25 ed i 29 anni, almeno uno dei seguenti elementi, in conformità con le previsioni del Regolamento (UE) n. 651/2014:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2017;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia stato assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% (i settori sono individuati dal decreto interministeriale 16 novembre 2022, n. 327).
Tra i rapporti di lavoro agevolabili rientrano anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ed il contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo, invece, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di lavoro intermittente e per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello. Naturalmente sono, altresì, escluse le prestazioni di lavoro occasionale.
ATTENZIONE: L’incentivo non è richiedibile per le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di NEET di cui sopra.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per un periodo massimo di dodici mesi.
Ai sensi del successivo comma 2, del citato articolo 27, nelle ipotesi di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è, invece, riconosciuto nella minor misura del 20% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali.
I criteri di calcolo dell’incentivo, riconosciuto a domanda, ricordano le medesime modalità applicative degli esoneri previsti dall’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, dovendosi calcolare sulla retribuzione imponibile ai fini INPS e non, come di consueto, sulla quota di contribuzione a carico azienda, talché l’agevolazione in trattazione deve essere considerata come un incentivo di tipo economico sulla retribuzione erogata ai nuovi assunti.
Esempio di calcolo
Retribuzione imponibile |
€ 1.600,00 |
Contributi INPS c/azienda (30,68% - Industria fino a 5 dipendenti) |
€ 490,88 |
Contributi INPS c/dipendente (9,19%) |
€ 147,04 |
INPS a debito da DM10 |
€ 637,92 |
Incentivo occupazione Giovani – INPS a credito da DM10 |
€ 960,00 |
Saldo DM10 |
€ 322 a credito azienda |
Pertanto, laddove dall’utilizzo della misura, come sopra rappresentata a titolo esemplificativo, scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
NOTA BENE: Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso, in analogia con analoghe agevolazioni, per i casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, così, il differimento temporale del periodo di godimento dell’incentivo. Resta fermo, comunque, che la misura deve essere fruita entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 (mese di competenza gennaio 2025).
Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo in trattazione è subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro contenute nell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
ATTENZIONE: Sul requisito della realizzazione dell’incremento occupazionale netto, la verifica andrà effettuata tenendo conto delle Unità di Lavoro Annuo e, dunque, in termini ULA, convenzionalmente con il diritto comunitario. Ciò assunto, per la valutazione di tale requisito si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione. Ne consegue che, nei 12 mesi di fruizione della misura, il datore di lavoro deve effettuare una verifica degli ULA effettivi e non dell’occupazione stimata rispetto all’atto dell’assunzione agevolata. Verifica che andrà effettuata mensilmente, talché:
- ove l’incremento sia stato realizzato le quote già godute si “consolidano”;
- ove non sia raggiunto il predetto requisito il datore di lavoro dovrà restituire le singole quote di incentivo già godute mediante le procedure di regolarizzazione.
Si noti, infine, che tale requisito deve essere valutato sull’intera compagine aziendale e non con riferimento alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Si rammenta che, ai fini della realizzazione dell’incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/2014, non devono considerarsi i posti resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento sorretto da giusta causa.
Quanto alle regole, invece, contenute nel citato Regolamento UE, la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata:
- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà come definita dall’art. 2, par. 8, del medesimo Regolamento UE.
Coordinamento con altri incentivi
Come anticipato, nell’ipotesi di cumulo della misura in trattazione con altri esoneri, la stessa si riduce al 20% della retribuzione previdenziale imponibile.
Ciò premesso, l’incentivo NEET 2023, conformemente con quanto esposto al paragrafo 8, della circolare INPS 21 luglio 2023, n. 68, è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, comma 297, legge di Bilancio 2023 (in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, invece, ne esclude il cumulo), ma anche con le riduzioni contributive fissate per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate ovvero con le riduzioni contributive previste per il settore edile.
ATTENZIONE: La cumulabilità di regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato ovverosia nel limite del 50% dei costi ammissibili. In tal senso, l’art. 32, par. 2, definisce "costi ammissibili" i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi, i quali sono definiti dall’art. 2, punto 31), Regolamento (UE) n. 651/2014, come il costo derivante dalla retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per i figli e familiari durante un periodo di tempo definito. Ciò assunto per costi ammissibili deve intendersi la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.
Esempi di cumulo
NEET 2023 in cumulo con esonero Under 36 |
|
Retribuzione imponibile |
€ 1.600,00 |
Contributi INPS c/azienda (30,68% - Industria fino a 5 dipendenti) |
€ 490,88 |
Contributi INPS c/dipendente (9,19%) |
€ 147,04 |
INPS a debito da DM10 |
€ 637,92 |
Esonero under 36 |
€ 486,08 |
Incentivo occupazione Giovani in cumulo |
€ 320,00 |
Saldo DM10 |
€ 168 a credito azienda |
NEET 2023 in cumulo con Decontribuzione Sud |
|
Retribuzione imponibile |
€ 1.600,00 |
Contributi INPS c/azienda (30,68% - Industria fino a 5 dipendenti) |
€ 490,88 |
Contributi INPS c/dipendente (9,19%) |
€ 147,04 |
INPS a debito da DM10 |
€ 637,92 |
Esonero Decontribuzione Sud |
€ 145,82 |
Incentivo occupazione Giovani in cumulo |
€ 320,00 |
Saldo DM10 |
€ 172 a debito azienda |
Procedimento di ammissione all’incentivo
I datori di lavoro che intendono richiedere l’incentivo in argomento dovranno, prima di effettuare l’assunzione, al fine di aver certezza della residua disponibilità di risorse, inoltrare all’INPS il modulo di prenotazione denominato NEET23, disponibile nel Portale delle Agevolazioni dal 31 luglio 2023.
Nel predetto modulo dovranno essere indicati:
- i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante;
- la Regione o Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima),
- l’indicazione della tipologia di rapporto, se a tempo pieno o parziale e l’eventuale percentuale oraria;
- se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.
Ricevuta la predetta istanza, l’Istituto previdenziale procederà a:
- consultare gli archivi ANPAL al fine di conoscere se il soggetto, alla data dell’assunzione ovvero alla data di invio della richiesta laddove l’assunzione non sia ancora intervenuta, sia iscritto al PON IOG e sia NEET;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante sulla base della retribuzione indicata;
- verificare se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nel territorio di competenza;
- informare entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta, mediante comunicazione in calce al modulo telematico di istanza, che è stato prenotato l’importo massimo dell’incentivo in favore del datore di lavoro e per il lavoratore interessato.
Successivamente:
- nel caso in cui la richiesta di prenotazione sia nello stato "non accolta provvisoria", il datore di lavoro può attendere l’eventuale liberazione delle risorse utili, riscontrando successivamente l’accoglimento automatico dell’istanza;
- nel caso in cui la richiesta di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori 7 giorni di calendario l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione effettuata.
ATTENZIONE: I termini suddetti devono intendersi perentori, sicché la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
Le prime istanze, ovverosia quelle inoltrate dal 31 luglio 2023 e per i 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
Diversamente da quanto avviene per le istanze nei termini ordinari, secondo cui la lavorazione dell’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, le c.d. prime istanze ovverosia quelle aventi ad oggetto le assunzioni effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi dal rilascio di quest’ultimo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Esposizione sui flussi Uniemens – Incentivo NEET23
I datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “NE23”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
I dati così esposti saranno riportati sul modello DM10 con i seguenti codici:
- “L582”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023”;
- “L583”, avente il significato di “Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023”.
Esposizione sui flussi Uniemens – Incentivo NEET23 in cumulo
Per l’eventuale fruizione in cumulo, invece, il beneficio andrà esposto, sempre dal periodo di competenza settembre 2023, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “NC23”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023 – in cumulo con altri incentivi”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
I dati così esposti saranno riportati sul modello DM10 con i seguenti codici:
- “L584”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023 – in cumulo con altri incentivi”;
- “L585”, avente il significato di “Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023 - in cumulo con altri incentivi”.
Si evidenzia che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di giugno, luglio e agosto 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre 2023, ottobre 2023 e novembre 2023.
QUADRO NORMATIVO ANPAL – Decreto del Commissario Straordinario 19 luglio 2023, n. 189 |
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