Incentivi all’esodo: svincolo delle fideiussioni bancarie e controllo dei contributi

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L’INPS, con messaggio n. 4468 del 7 maggio 2014, ha riassunto alle proprie sedi territoriali le fasi di lavorazione delle prestazioni in favore di lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo.

La fideiussione bancaria

Il messaggio si occupa dello svincolo della fideiussione bancaria, che garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS (si veda a tal proposito la circolare INPS n. 119/2013, par. 4.3).

Ebbene – chiarisce l’Istituto - la sede della matricola principale procederà periodicamente allo svincolo degli importi riscossi a titolo di provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata, inviando una PEC alla banca garante e al datore di lavoro.

Infatti, il messaggio rammenta che l’art. 5 del modello di fideiussione bancaria allegato al mess. n. 20538/2013 prevede che, nella sola ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per il tramite della medesima banca garante, lo svincolo avvenga automaticamente, trascorsi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

La verifica della retribuzione correlata

Per quanto concerne, poi, la verifica della quantificazione delle contribuzione correlata, decorsi tre mesi dalla data di uscita dei lavoratori, prevista nello specifico programma di esodo per il quale è stata presentata la fideiussione, la sede INPS dovrà verificare la congruenza dell’imponibile di calcolo della contribuzione correlata per i lavoratori esodati, indicato dall’azienda al momento della domanda, con quello risultante all’Istituto.

Qualora emergano discordanze, la sede procederà alla riquantificazione dell’onere mensile per contribuzione correlata e invierà un nuovo prospetto al datore di lavoro e alla banca garante.

In caso di differenze contributive risultate dovute per mensilità i cui termini di versamento siano già scaduti, la sede dovrà assegnare al datore di lavoro e alla banca garante, quale termine per il versamento, la successiva scadenza utile.

Il datore di lavoro (e non già la banca garante) sarà avvisato che, sui contributi risultati accertati e non versati, sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, c. 8, Legge n. 388/2000; inoltre, sempre il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare i flussi Uniemens.
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