Incendio Thyssen Condanne definitive
Pubblicato il 13 dicembre 2016
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 52511 del 12 dicembre 2016, ha confermato la decisione pronunciata, in sede di rinvio, dalla Corte d’Assise d’appello di Torino e con la quale sei manager della ThyssenKrupp erano stati condannati per la morte di sette operai, conseguente all’incendio sviluppatosi nel dicembre 2007 all’interno dello stabilimento torinese del gruppo Thyssen.
Primo giudizio
La Corte d’Assise di appello, a fronte delle impugnazioni degli imputati rispetto alla prima pronuncia, aveva ricondotto le contestazioni nei confronti di alcuni amministratori, riconoscendo i meno gravi reati di omicidio colposo plurimo e incendio colposo con previsione dell’evento, con conseguente rideterminazione della pena.
Con riferimento a tutti gli imputati, il reato di incendio colposo era stato ritenuto assorbito nella ipotesi aggravata del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, sul presupposto che, dalla citata violazione, fosse derivato un disastro e un infortunio.
Inoltre, l’ipotesi dolosa appena richiamata era stata fatta operare in concorso formale con il reato, più grave, di omicidio colposo plurimo.
Intervento Sezioni Unite
La Cassazione a Sezioni Unite – sentenza n. 38343/2014 – all’esito di un’articolata motivazione anche in punto di materialità delle condotte dei reati, dei profili soggettivi in contestazione, delle relazioni intercorrenti tra le ipotesi delittuose ascritte, aveva parzialmente annullato la sentenza impugnata, delineando i compiti del giudice di rinvio in ordine al tema della rimodulazione delle pene.
Era stata, comunque, resa definitiva l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e omissione dolosa di cautele per la prevenzione degli infortuni.
Tali due ultimi reati avevano acquistato una loro piena autonomia mentre il delitto di cui all’articolo 449 era stato ritenuto commesso in concorso formale con i plurimi omicidi colposi.
Giudizio di rinvio confermato
La Corte di merito era quindi intervenuta specificando i ruoli e le responsabilità di ciascun imputato, ponendo l’accento sulle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con riferimento alle posizioni di garanzia, al comune coinvolgimento nella gestione del rischio, al profilato connubio di responsabilità integrante ipotesi di “cooperazione colposa sinergica” alla determinazione del tragico evento dannoso.
Con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio degli imputati, la Corte d’assise d’appello aveva rilevato che la pena calcolata per l’omicidio colposo non era stata censurata dalla Cassazione e che dovevano, anzi, essere assunti degli aumenti di pena, già in precedenza applicati per il reato di omicidio colposo plurimo, in ragione del concorso formale con il reato di incendio colposo e del cumulo con il reato di cui all’articolo 437, primo comma, Codice penale.
Con la sentenza n. 52511/2016, sono stati quindi respinti, punto per punto, tutti i rilievi mossi dalle difese degli imputati.
- eDotto.com – Punto & Lex 19 settembre 2014 - Thyssen Torino: omicidio colposo con colpa cosciente dei dirigenti – Pergolari
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