Incendio colposo e prescrizione. Incostituzionale il raddoppio dei termini

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L'articolo 157, sesto comma, del Codice penale, è incostituzionale nella parte in cui prevede che i termini indicati ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.

E' quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 28 maggio 2014.

Anomalia sistematica rispetto all'incendio doloso

In particolare, la censura relativa all'articolo 157 citato è stata rilevata mettendo in evidenza un'anomalia sistematica presente nel nostro ordinamento ai sensi della quale il delitto di incendio se commesso con dolo, si prescrive in sette anni, se realizzato per colpa, in un termine ampiamente superiore, ossia in dodici anni.

Ed infatti, il termine minimo di prescrizione dei delitti (sei anni) – operante nella specie, discutendosi di reato punito con pena detentiva massima inferiore a tale soglia (cinque anni) – verrebbe raddoppiato proprio ai sensi della norma censurata.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 42 - Incendio colposo, prescrizione lunga
  • ItaliaOggi, p. 27 – L'incendio colposo si prescrive in sei anni – Ciccia

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