Agenti UE e incarichi fuori ruolo: nuovi chiarimenti INPS
Pubblicato il 22 maggio 2025
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L'INPS, con la circolare n. 93 del 21 maggio 2025, fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica, collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, per assumere incarichi temporanei presso le Istituzioni dell’Unione europea in qualità di agenti temporanei.
La circolare integra e riprende i chiarimenti già forniti con la precedente circolare n. 7 del 14 gennaio 2022, ribadendo l’applicazione del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962 che disciplina lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti della Comunità europea.
Coordinamento tra tutela previdenziale italiana e regime pensionistico UE
Come sottolineato nella circolare n. 93/2025, la tutela previdenziale per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che prestano servizio presso le Istituzioni UE deve coordinarsi con il regime pensionistico speciale previsto dal citato Regolamento europeo, caratterizzato da autonomia rispetto ai regimi nazionali.
Il citato Regolamento prevede per i funzionari e per le varie categorie di agenti (agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali, consiglieri speciali e assistenti parlamentari) uno speciale regime pensionistico costituito nel quadro dell'organizzazione dell’Unione europea, con una configurazione e un finanziamento completamente autonomi rispetto ai regimi pensionistici dei vari Stati membri.
L'INPS sottolinea che durante il periodo di incarico temporaneo presso l’UE, la tutela pensionistica è assicurata esclusivamente dal Fondo pensionistico dell’Unione, escludendo qualsiasi contribuzione da parte delle amministrazioni italiane e dei dipendenti nei confronti delle gestioni previdenziali italiane.
Tuttavia, permangono obblighi contributivi, in quota parte, relativi ai Fondi ex ENPAS, ex INADEL, Gestione credito, ex ENPDEP e ENAM (per i dipendenti iscritti a quest’ultima Gestione), finalizzati a prestazioni differenti dal trattamento pensionistico europeo, quali il trattamento di fine servizio o fine rapporto (TFS/TFR). Tali contributi devono essere calcolati su un imponibile virtuale, pari alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l’Amministrazione pubblica di appartenenza.
Agente temporaneo.
La tutela pensionistica degli agenti temporanei dell’Unione europea è regolata dagli articoli 39-42 del Regolamento relativo agli altri agenti UE. Pertanto:
- alla fine del servizio, l’agente temporaneo ha diritto a una pensione di anzianità, al trasferimento del valore maturato nel Fondo pensionistico UE oppure, in certi casi, a un’indennità una tantum, come previsto dallo Statuto (articolo 39);
- l’agente temporaneo può scegliere, al momento dell’assunzione o durante il servizio, di trasferire parte dei contributi versati nel Fondo pensionistico UE al fondo pensionistico del proprio paese d’origine, per mantenere o costituire la propria posizione assicurativa nazionale (articolo 42).
Mantenimento della posizione assicurativa italiana
Un punto centrale della circolare INPS n. 93/2025 riguarda l’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” (Regolamento n. 31/1962), che consente all’agente temporaneo di richiedere il versamento, nel Fondo pensionistico del Paese d’origine, di parte dei contributi maturati durante il servizio presso le Istituzioni UE. Tale facoltà è riservata ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche italiane iscritti alla Gestione pubblica, collocati fuori ruolo.
La circolare spiega che la domanda per esercitare tale diritto deve essere presentata all’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea e comunicata all’Amministrazione pubblica di appartenenza.
Successivamente, il Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione UE, istituito presso la Direzione provinciale di Avellino, verifica la correttezza dell’aliquota contributiva scelta dal dipendente, assicurando che non superi il limite massimo (dal 1° luglio 2024, il 24,2% dello stipendio mensile). Se l’aliquota indicata è inferiore al minimo previsto, viene assegnata d’ufficio quella minima, garantendo la coerenza con la normativa italiana.
Riproporzionamento dell’imponibile per l’accredito contributivo in Italia
Considerando che le aliquote contributive italiane per la Gestione pubblica sono superiori rispetto a quelle previste dal Fondo pensionistico europeo (33% per CTPS e circa 32,65% per altre casse), la circolare n. 93/2025 prescrive un meccanismo di riproporzionamento dell’imponibile stipendiale, basato su coefficienti riportati nell’Allegato 1.
Tale procedura assicura che l’importo della retribuzione accreditata nelle posizioni assicurative italiane risulti coerente con l’effettiva contribuzione versata, evitando discrepanze e garantendo omogeneità tra i due sistemi pensionistici.
Adempimenti amministrativi e trasmissione delle denunce contributive
La circolare INPS n. 93/2025 conclude illustrando le modalità operative per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e delle denunce mensili
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