Inasprite le misure contro la violenza negli stadi

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 il Decreto legge n. 119 del 22 agosto 2014 contenente “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”.

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche di gruppo

Ai sensi del provvedimento, il Daspo, divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, potrà essere disposto non solo in presenza di reati cosiddetti “da stadio” ma anche nei confronti del soggetto condannato per delitti contro l'ordine pubblico e per chi abbia tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, anche all'estero, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, “tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico”.

In linea generale, è stata ampliata la durata del divieto, che potrà essere disposto da uno a cinque anni, anni che diventano fino a otto in caso di recidiva. Prevista anche la reclusione da due a sei anni nelle ipotesi di frode sportiva, nonché fino a nove anni per chi alteri i risultati delle gare e dei concorsi.

Protezione internazionale

Il Decreto introduce anche modifiche al Decreto legislativo n. 25/2008 ampliando, da dieci e venti unità, il numero delle Commissioni territoriali insediate presso le prefetture al fine del supporto organizzativo e logistico in materia di protezione internazionale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Via libera al «Daspo» di gruppo – Bellinazzo
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Spazio agli steward specializzati – M. Bel.
  • ItaliaOggi, p. 22 – Diritto di asilo, garanzie al rialzo – Migliorini

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