Inail su assegno per l’assistenza continuativa e rendita spettante al figlio superstite

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Con due documenti di prassi datati 11 ottobre 2012, la circolare n. 55 e la n. 56, l’Inail offre alcune importanti delucidazioni sull’assegno per l’assistenza personale continuativa e sulla rendita spettante al figlio superstite di genitore divorziato.

Con circolare n. 55/2012, l’Inail estende il diritto alla rendita ragguagliata al 40% della retribuzione anche al figlio superstite di genitore divorziato. Richiamando la sentenza n. 86/2009 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 85 del TU Inail nella parte in cui si dispone che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, mentre è escluso che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale, l’Inail spiega che tale principio non si fonda sullo status di figlio naturale, ma sul rilievo dell'ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio orfano di entrambi i genitori e quello che non può usufruire dell'indiretto sostegno economico derivante dalla quota di rendita che spetterebbe all'altro genitore vivente perché quest'ultimo non ne ha diritto.

Pertanto, ora, si dispone che il diritto alla quota del 40% di rendita venga riconosciuto anche al figlio superstite di genitore divorziato, con la conseguenza che nei casi di orfani superstiti di genitore divorziato, titolari di rendita del 20%, la misura della rendita stessa venga elevata al 40%.

Con la circolare n. 56/2012, invece, l’Istituto assicuratore risponde ad alcune richieste di chiarimento riguardanti la concedibilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa nei confronti di assicurati che - titolari di rendita consolidata dopo l'ultima revisione con postumi inferiori al 100% (eventi antecedenti al 1° gennaio 2007) - hanno successivamente richiesto la prestazione per aggravamento d'invalidità.

Rettificando le disposizioni precedentemente rese, ora l’Inail dispone che l’assegno per l’assistenza personale continuativa può essere concesso anche nel caso in cui il raggiungimento della percentuale del 100% dei postumi permanenti avvenga oltre i termini revisionali. Resta, invece, confermato che “l’aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato deve essere in diretto nesso eziologico con gli esiti dell’infortunio (o della malattia professionale) e che non deve trattarsi di menomazioni discendenti da altre cause, pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi”.

Dal punto di vista operativo, le nuove istruzioni Inail si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria o comunque non ancora prescritti o coperti da giudicato, come pure ad eventuali istanze, opposizioni o ricorsi presentati nei termini prescrizionali.
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