INAIL. OT23 2022 semplificato per la riduzione tasso

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INAIL. OT23 2022 semplificato per la riduzione tasso

L'INAIL, in vista della scadenza del 28 febbraio 2022, trasmette il nuovo modello OT23 2022 aggiornato con riferimento alla documentazione probante da presentare relativamente ad alcuni interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in azienda eseguiti nel 2021.

Ma andiamo con ordine spiegando l'adempimento in scadenza per i datori di lavoro e le nuove indicazioni fornite dall'INAIL con l'istruzione operativa del 4 febbraio 2022.

Modello OT23 2022: i fruitori

Le aziende che hanno effettuato, nel corso del 2021, interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono fruire della riduzione del tasso medio di tariffa in base a quanto previsto dall'art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

Per fruire dello sconto sulla tariffa dei premi assicurativi l’azienda deve presentare il Modello OT23, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione 2022 nella versione 4.2.2022, trasmessa con l'istruzione operativa del 4 febbraio 2022.

Il modulo va presentato esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il 28 febbraio 2022.

Ad essa va allegata la documentazione probante relativa agli interventi di sicurezza migliorativi effettuati nel 2021 e ritenuti dall'INAIL meritevoli di essere premiati con la concessione del beneficio, in ragione della loro valenza prevenzionale.

Tali interventi possono essere realizzati anche su più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.

La domanda può essere presentata indipendentemente dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella PAT.

Modello OT23 2022: quando e come va trasmesso

Il modello OT23 2022 è sostanzialmente identico a quello del 2021. Le uniche novità (istruzione operativa del 27 luglio 2021, come rettificata dall'istruzione operativa del 9 agosto 2021) riguardano:

  • l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.);
  • la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
  • l'eliminazione dell'intervento A-3.13;
  • la possibilità, per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi), di realizzazione anche mediante noleggio o leasing delle macchine, esclusa invece per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).

Modello OT23 2022: documentazione probante

Per ogni intervento migliorativo l'INAIL individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, la documentazione a supporto da presentare unitamente alla domanda e, a pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, utilizzando la funzionalità dedicata disponibile nei Servizi online.

Con l'istruzione operativa del 4 febbraio 2022 l'INAIL ha aggiornato la documentazione probante relativa ad alcuni interventi.

Nel dettaglio, sono state eliminate le seguenti dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative, ritenute ininfluenti a seguito delle richieste di chiarimenti di alcuni utenti e Strutture territoriali:

E 1 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro

E 2 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro

E 3 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro

E 4 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema di gestione in tutti i luoghi di lavoro

E 5 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro

E 6 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro

E 7 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro

E 8 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro

E 9 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro

E 10 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro

E 11 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione della Prassi di Riferimento in tutti i luoghi di lavoro

E 12 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti la realizzazione del modello di rendicontazione in tutti i luoghi di lavoro

E 13 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adozione/mantenimento del sistema in tutti i luoghi di lavoro

E 18 Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’adesione al programma in tutti i luoghi di lavoro.

Si ricorda che la documentazione prodotta dall’azienda deve riportare data e firma, in genere, del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge.

Resta inteso che l’azienda può fornire e l'INAIL può richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

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