INAIL – INPS, accordo rinnovato per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea

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L’Inail e l’Inps hanno rinnovato la Convenzione per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio su lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza assicurativa.

Il via libera al rinnovo è avvenuto con Determina del presidente n. 247 del 6 agosto 2014.

Il nuovo accordo avrà durata triennale e decorrerà dal trentesimo giorno successivo all’approvazione dello stesso da parte di entrambi gli enti.

Ambito applicativo

Inail e Inps si impegnano ad adottare, nei casi di dubbia competenza assicurativa per i quali abbiano ricevuto richiesta di prestazioni da parte dei propri assicurati, tutte le soluzioni necessarie a garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di prestazioni economiche.

Misura delle prestazioni

L'istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato corrisponderà al lavoratore, fino all'assunzione del caso da parte dell'ente competente e comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto per la malattia comune, le seguenti prestazioni economiche:

- nel caso dell'Inail, il 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dal testo unico approvato con Dpr 1124/65;
- nel caso dell’Inps, l'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 30 - Anticipi delle indennità, firmata la convenzione - Pizzin

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