Inail: aggiornati i minimali e i massimali di rendita
Pubblicato il 19 settembre 2025
In questo articolo:
- Fonti legislative e di prassi
- Nuovi importi di minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2025
- Retribuzioni convenzionali per tipologie di lavoratori
- Alunni e studenti di scuole non statali: premio assicurativo annuale e scadenze
- Allievi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale regionale)
- Oneri aggiuntivi a carico dello Stato per rischi in ambienti lavorativi
- Obblighi e scadenze per aziende e enti formativi
- Regolazione dei premi assicurativi
- Obblighi e scadenze Inail 2025/2026 per aziende e enti formativi: in breve
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Aggiornati dall’Inail con la circolare n. 48 del 18 settembre 2025 il minimale e il massimale di rendita con decorrenza dal 1° gennaio 2025, unitamente ai limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all’Istituto.
Vediamo nel dettaglio i nuovi valori distinti per categoria di assicurati, non prima di fare però una panoramica sul quadro normativo di riferimento.
Fonti legislative e di prassi
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Art. 116
Noto come Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rappresenta il fondamento normativo della disciplina assicurativa Inail. L’art. 116 comma 3, in particolare, prevede espressamente la possibilità di procedere alla rivalutazione periodica degli importi relativi al minimale e massimale di rendita, che costituiscono base di calcolo per numerose prestazioni economiche erogate in caso di infortunio o malattia professionale.
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - Art. 11
Adottato in attuazione della legge n. 144/1999, ha introdotto importanti modifiche al sistema di assicurazione contro gli infortuni, prevedendo all’art. 11, comma 1, la possibilità per il Ministro del lavoro di aggiornare annualmente le prestazioni economiche sulla base degli indici ISTAT. Il principio cardine è quello della tutela del potere d’acquisto delle prestazioni assicurative, anche attraverso il riallineamento delle soglie retributive ai valori economici attuali.
Il decreto ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2025, la rivalutazione delle prestazioni economiche nel settore industria, comprese le prestazioni per il settore navigazione. Il decreto ha determinato i nuovi importi del minimale di rendita in € 20.426,70 e del massimale in € 37.935,30, valori che costituiscono la base per gli aggiornamenti operati dall’Inail con la circolare n. 48/2025.
La circolare Inail n. 23 del 3 settembre 2024 aveva già disposto una rivalutazione intermedia del minimale e massimale di rendita con decorrenza dal 1° luglio 2024, fornendo contestualmente i limiti di retribuzione imponibile aggiornati ai fini del calcolo dei premi assicurativi. Tali valori hanno avuto efficacia per il secondo semestre 2024 e costituiscono il riferimento immediatamente precedente alla nuova soglia fissata per l’intero anno 2025.
La Circolare Inail n. 29 del 20 maggio 2025 aveva definito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2025, fornendo parametri utili alla determinazione delle basi imponibili in assenza di retribuzione effettiva o in presenza di rapporti non standard (es. part-time, apprendistato, tirocini, etc.). La nuova circolare n. 48/2025 dunque aggiorna tali valori sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 56/2025, rafforzando la coerenza tra parametri contributivi e prestazioni assicurative.
Nuovi importi di minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, i valori di riferimento sono i seguenti:
- minimale di rendita: € 20.426,70;
- massimale di rendita: € 37.935,30.
Tali importi rappresentano il limite minimo e massimo annuale di retribuzione da assumere:
- sia per la determinazione della base imponibile su cui calcolare i premi assicurativi;
- sia per la quantificazione delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale.
Il minimale e il massimale di rendita assumono un ruolo centrale nei casi in cui:
- il lavoratore sia soggetto a retribuzione convenzionale (es. tirocini, lavori socialmente utili, collaborazioni coordinate e continuative, studenti, ecc.);
- vi sia una retribuzione effettiva inferiore o superiore ai valori stabiliti, e occorra quindi applicare i limiti minimi o massimi per garantire l’equità del trattamento assicurativo;
- si renda necessario determinare la retribuzione di ragguaglio, ovvero l'importo da utilizzare per quei periodi in cui manca un dato retributivo effettivo.
L’aggiornamento del minimale e massimale di rendita comporta effetti diretti sul calcolo dei premi Inail a carico dei datori di lavoro, in particolare per quelle categorie di lavoratori per cui non esiste una retribuzione effettiva o dove sono previste forme retributive convenzionali.
In base alla circolare Inail n. 48/2025, i nuovi importi si applicano nel modo seguente.
- Retribuzione imponibile: per il calcolo dei premi, laddove la retribuzione effettiva sia inferiore al minimale o superiore al massimale, si assume rispettivamente il valore minimo o massimo aggiornato.
- Categorie particolari: per determinate categorie (ad esempio dirigenti, familiari coadiuvanti, parasubordinati, studenti, detenuti, tirocinanti, lavoratori in attività socialmente utili), l’Inail stabilisce retribuzioni convenzionali giornaliere o mensili basate proprio sui valori aggiornati del minimale di rendita.
Retribuzioni convenzionali per tipologie di lavoratori
Dirigenti
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la retribuzione convenzionale giornaliera è fissata dal 1° gennaio 2025, in € 126,45, da cui deriva una retribuzione mensile convenzionale di € 3.161,28.
Nel caso di dirigenti con contratto part time si applica una retribuzione oraria convenzionale pari a € 15,81: quest’ultimo valore è determinato suddividendo la retribuzione giornaliera per un orario convenzionale di otto ore lavorative, secondo il criterio riportato nella circolare Inail n. 29/2025, paragrafo 1.5.2.
Lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita
Per alcune categorie di lavoratori, l’Inail prevede l’applicazione automatica della retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, ovvero a € 68,09 giornalieri e € 1.702,23 mensili per l’anno 2025: questa soglia è utilizzata quindi in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia legata a un contratto standard, oppure non sia prevista una retribuzione formalizzata.
Le categorie incluse in questa previsione sono:
- detenuti e internati impiegati in attività lavorative autorizzate;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU) e attività di pubblica utilità;
- tirocinanti inseriti in percorsi formativi e di orientamento;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari, per i quali si applica una forma di tutela assicurativa in relazione alle mansioni svolte.
L’attribuzione del valore convenzionale garantisce l’accesso alla copertura assicurativa minima per queste categorie, a prescindere dalla forma giuridica del rapporto.
Familiari coadiuvanti nell’impresa familiare
I familiari partecipanti all’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile sono soggetti a un regime contributivo particolare.
La retribuzione convenzionale giornaliera prevista per questa categoria a decorrere dal 1° gennaio 2025 è pari a € 68,36, con una retribuzione mensile convenzionale di € 1.709,07.
Questi valori, anch’essi strettamente collegati al minimale di rendita, permettono di calcolare il premio Inail per i soggetti che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, prestano attività lavorativa abituale e continuativa nell’ambito dell’impresa familiare.
L’adeguamento dei valori convenzionali garantisce perciò una copertura assicurativa proporzionata e allineata al reale rischio lavorativo.
Lavoratori ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori delle società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali, disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’Inail prevede una retribuzione convenzionale mensile pari a € 1.522,92, calcolata sulla base di dodici giornate lavorative mensili con un importo giornaliero di € 126,91.
Questa specificazione tiene conto della peculiare organizzazione del lavoro nel settore portuale, in cui le prestazioni lavorative sono spesso giornaliere e discontinue, richiedendo quindi un parametro convenzionale ad hoc.
L’adozione di un numero convenzionale di giornate mensili è finalizzata infatti a standardizzare il calcolo del premio assicurativo in un contesto operativo caratterizzato da una forte variabilità occupazionale.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio è invece utilizzata in tutti i casi in cui manchi una retribuzione effettiva o questa sia irregolare, ed è fissata anch’essa in € 68,09 giornalieri e € 1.702,23 mensili per il 2025.
Tale parametro si applica, ad esempio, per coprire periodi di scopertura contributiva o per lavoratori assenti per lungo tempo ma comunque assicurati.
Lavoratori parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e in particolare quelli amministrativo-gestionali operanti in ambito sportivo dilettantistico, la retribuzione convenzionale mensile va da un minimo di € 1.702,23 a un massimo di € 3.161,28, in linea con i limiti annuali di rendita.
NOTA BENE: tali soggetti sono tenuti all’assicurazione obbligatoria Inail se le prestazioni rientrano nelle casistiche previste dalla normativa (ad esempio, rischio specifico, organizzazione del lavoro, continuità dell’attività).
Lavoratori subordinati sportivi
Per i lavoratori sportivi subordinati, siano essi operanti nel contesto professionistico o dilettantistico, si applicano i criteri indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, integrato con quanto previsto dal D.P.R. 1124/1965.
In particolare, ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione da assumere è quella effettiva, con applicazione dei limiti minimo e massimo di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.
Studenti e soggetti in formazione
La circolare Inail n. 48 del 18 settembre 2025 introduce rilevanti aggiornamenti anche in merito alla copertura assicurativa per studenti, alunni e soggetti in formazione, con specifico riferimento:
- alle scuole e istituti non statali di ogni ordine e grado;
- agli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale (IeFP);
- ai maggiori oneri assicurativi a carico dello Stato legati alla formazione in ambienti lavorativi.
Tali aggiornamenti decorrono dal 1° gennaio 2025 e sono coerenti con l’evoluzione normativa e con la volontà di rafforzare la tutela dei soggetti impegnati in percorsi educativi e formativi, spesso a contatto con contesti operativi che comportano rischi professionali reali.
L’adeguamento dei premi assicurativi Inail per studenti e allievi tiene conto della rivalutazione del minimale di rendita 2025, fissato a € 20.426,70, e si inserisce nel sistema di protezione previsto dal Testo Unico dell'assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124/1965).
Alunni e studenti di scuole non statali: premio assicurativo annuale e scadenze
A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il premio assicurativo annuale per alunni e studenti delle scuole non statali è aggiornato a € 10,49 per ciascun soggetto.
La copertura assicurativa è riferita a tutte le attività scolastiche e parascolastiche che comportano un’esposizione al rischio, incluse:
- attività pratiche nei laboratori;
- visite di istruzione con attività operative;
- stage o esperienze formative simulate.
Il premio annuale per la regolazione dell’anno scolastico 2024/2025 è invece fissato a € 10,47, in quanto calcolato sulla base di un criterio proporzionale:
- 2/12 dell'importo 2024 (pari a € 10,40);
- 10/12 dell’importo 2025 (pari a € 10,49).
L’importo è determinato sulla base del periodo assicurativo convenzionale, che decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
I soggetti assicuranti (istituti scolastici non statali) sono tenuti a comunicare all’Inail entro il 30 novembre 2025 il numero complessivo degli alunni/studente per i quali si richiede copertura assicurativa.
Il premio dovuto sarà calcolato moltiplicando il numero di soggetti assicurati per l’importo unitario di € 10,47, maggiorato dell’addizionale ANMIL dell’1%, prevista dall’art. 181 del D.P.R. n. 1124/1965.
A tale importo complessivo sarà detratto quanto eventualmente già versato in acconto per il medesimo anno scolastico.
Allievi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale regionale)
Gli allievi dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP), curati da istituzioni formative accreditate o istituti scolastici paritari, beneficiano anch’essi della copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale copertura è prevista per tutte le attività svolte nell’ambito dell’anno formativo e finanziata attraverso un premio speciale a carico degli istituti formativi.
Per l’anno formativo 2025/2026, che inizia convenzionalmente il 1° settembre 2025, il premio speciale unitario annuale è pari a € 69,98 per ciascun allievo, importo calcolato sulla base della retribuzione minima giornaliera di € 68,09 corrispondente al minimale di rendita 2025 e che riflette il valore assicurativo standard attribuito all’allievo nel contesto formativo.
Il premio giornaliero unitario è determinato in € 0,39, derivante dall’arrotondamento di € 0,3888. Tale valore viene moltiplicato per il numero dei giorni di formazione effettivamente svolti, in caso di periodi ridotti o non coincidenti con l’intero anno formativo.
Il premio speciale copre le attività teoriche, pratiche e di laboratorio svolte all’interno degli ambienti formativi, nonché eventuali esperienze svolte in contesti esterni a fini didattici.
Oneri aggiuntivi a carico dello Stato per rischi in ambienti lavorativi
Una particolare attenzione è riservata ai maggiori rischi legati alla formazione in ambienti lavorativi, come previsto per i percorsi IeFP che includono:
- stage formativi esterni presso aziende,
- attività pratiche in ambienti di lavoro simulati o reali.
Tali attività espongono infatti gli allievi a rischi lavorativi superiori rispetto alle sole attività scolastiche interne.
Per garantire una tutela assicurativa adeguata, lo Stato si fa carico di un onere aggiuntivo, quantificato annualmente sulla base del minimale di rendita vigente.
A decorrere dal 1° settembre 2025, l’onere aggiuntivo è determinato in € 37,73 per ciascun allievo, in relazione al premio speciale unitario. Tale importo è calcolato utilizzando gli stessi parametri impiegati per la definizione del premio IeFP, nel rispetto del limite massimo di spesa pubblica di 5 milioni di euro annui fissato a livello legislativo.
Obblighi e scadenze per aziende e enti formativi
Le aziende e gli enti assicuranti sono tenuti a trasmettere all’Inail i dati relativi alle retribuzioni effettive o convenzionali erogate nel corso dell’anno, informazioni necessarie per consentire:
- la corretta determinazione del premio assicurativo dovuto;
- l’eventuale conguaglio rispetto agli importi già versati in acconto;
- l’aggiornamento delle posizioni assicurative territoriali (PAT).
I termini ordinari per l’invio delle comunicazioni variano in funzione della categoria del soggetto assicurante e del tipo di assicurazione ma, in linea generale, la scadenza più rilevante per le comunicazioni riferite all’anno precedente è fissata entro il 28 febbraio 2026.
Questa data coincide peraltro con il termine per la denuncia delle retribuzioni annuali, come previsto dalle disposizioni Inail vigenti.
Per quanto riguarda le scuole e istituti non statali, la comunicazione del numero degli alunni o studenti assicurati per l’anno scolastico 2024/2025 deve essere trasmessa entro il 30 novembre 2025.
Regolazione dei premi assicurativi
La regolazione del premio Inail rappresenta la fase in cui viene calcolata la differenza tra quanto effettivamente dovuto, sulla base delle retribuzioni comunicate e quanto anticipato nel corso dell’anno precedente, tramite acconti.
Nel caso in cui il premio dovuto risulti superiore all’anticipo versato, il soggetto assicurante sarà tenuto al versamento del conguaglio.
Viceversa, se l’importo versato in acconto è superiore al premio effettivo, si potrà procedere alla compensazione o al rimborso secondo le modalità previste.
L’Inail determina infatti i premi in base alle retribuzioni effettive dichiarate dal datore di lavoro oppure, in assenza di queste, alle retribuzioni convenzionali stabilite per ciascuna categoria di lavoratore, come indicate nella stessa circolare n. 48/2025.
Nel caso degli istituti formativi accreditati per i percorsi IeFP, la regolazione del premio si basa sul numero di allievi e sulla durata del periodo formativo, con riferimento al premio speciale unitario annuale pari a € 69,98, oppure al relativo premio giornaliero di € 0,39 per periodi inferiori all’anno.
Obblighi e scadenze Inail 2025/2026 per aziende e enti formativi: in breve
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Chi |
Cosa |
Perché |
Quando |
|---|---|---|---|
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Aziende (tutti i settori) |
Denuncia retribuzioni annuali ai fini della regolazione del premio |
D.P.R. 1124/1965, art. 28 e seguenti |
28 febbraio 2026 |
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Scuole non statali |
Comunicazione numero alunni/studenti assicurati |
Circolare Inail n. 48/2025 |
30 novembre 2025 |
|
Enti formativi accreditati (IeFP) |
Calcolo premio speciale annuale per allievi |
Circolare Inail n. 48/2025 |
Inizio anno formativo (1° settembre 2025) |
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Enti formativi accreditati (IeFP) |
Inclusione onere aggiuntivo per rischio in ambienti lavorativi |
Art. 2-ter, L. 109/2025 e Circolare 48/2025 |
1° settembre 2025 |
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