Inail, addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico
Pubblicato il 09 luglio 2010
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L'articolo 13 del Decreto legislativo n. 38/2000 ha previsto l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cui copertura finanziaria avviene mediante il pagamento di un’addizionale da calcolarsi sui premi e sui contributi assicurativi stabiliti con il Dm 12 luglio 2000, che è entrato ufficialmente in vigore il 25 luglio dello stesso anno.
L’Inail, con successiva circolare n. 7/2006, ha specificato che anche per il settore agricolo opera la disciplina di tutela del danno biologico. Pertanto, in tale settore, come negli altri, la copertura degli oneri relativi alle prestazioni erogate a titolo di danno biologico deve avvenire mediante applicazione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, la cui misura va decisa con decreto ministeriale.
Con la determina n. 15/2010, l’Istituto assicuratore fissa la misura della suddetta addizionale per l’anno 2009, a seguito della nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale rilasciata in data 20 aprile 2010.
Nel documento in questione, l’Inail determina di fissare per l'anno 2009 l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli - di cui all'art. 13, comma 12 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - in misura pari all'1,60% del contributo assicurativo dovuto per quell'anno. La misura dell’addizionale da pagare sul premio di assicurazione scende, così, di quasi un punto percentuale rispetto a quella dell’anno precedente, quando era stata fissata al 2,42%.
La misura stabilita dalla Determina Inail 15/2010 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emanazione del relativo decreto.
- http://normativo.inail.it/determina n. 15 del 30 giugno 2010
- ItaliaOggi, p. 30 – Danno biologico meno caro – Cirioli
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