In vigore da oggi le novità del Collegato lavoro

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Il “Forum Collegato Lavoro” è stata l’occasione per chiarire una serie di dubbi sorti in merito alle novità apportate dalla legge n. 183/2010, che entra in vigore oggi, 24 novembre 2010.

Il Ministro del lavoro, durante i convegni che si sono tenuti in occasione del Forum, ha risposto a vari quesiti riguardanti decorrenze e scadenze delle principali novità introdotte dalla riforma.

In particolare è stato esaminato l’articolo 33 della legge 183/2010 che modifica le procedure di ispezione nei luoghi di lavoro e l’atto di diffida da parte degli ispettori, conseguente all’accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative. La novità consiste nel fatto che al termine del primo accesso ispettivo sul luogo di lavoro, l’ispettore rilascia al datore di lavoro il verbale di primo accesso ispettivo, che indica, tra le altre cose: i lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione.

La contestazione delle violazioni amministrative deve avvenire unicamente con il verbale unico di accertamento che deve essere notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il datore di lavoro deve eliminare le irregolarità contestate entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale unico, ma nel caso di non adempimento della notifica gli verrà applicata la sanzione in misura piena.

Da qui il quesito posto, circa il comportamento da tenere nel caso in cui il verbale di primo accesso o quello di accertamento fossero carenti degli elementi essenziali richiesti dalla norma e, dunque, in quali casi accertare che l’operato degli ispettori sia avvenuto in violazione della disposizione della stessa legge n. 183.

Il Ministero, al riguardo, ha precisato che il verbale ispettivo qualora risulti incompleto dei dati previsti non sempre è da considerarsi annullabile, soprattutto se è evidente che il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello effettivamente riportato. Per appurare l’invalidazione del verbale è necessaria la constatazione di una omissione sostanziale di uno degli elementi richiesti dalla legge.

Con oggi diventano effettive anche le altre regole previste dal Collegato, tra cui quelle riguardanti l’impugnazione dei licenziamenti. Infatti, chi riceverà da oggi in poi una lettera di licenziamento potrà contestarla entro i 60 giorni già previsti in precedenza. La vera novità riguarda il termine per il deposito del ricorso in tribunale. L'impugnazione, per non risultare inefficace, deve essere seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Altra novità riguarda il venir meno dell’obbligo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Il Collegato rimette il tentativo di conciliazione alla facoltà delle parti e introduce una pluralità di mezzi e di strumenti per la composizione negoziale delle controversie di lavoro, alternativi al giudizio del Tribunale.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 - Tempi stretti contro i licenziamenti - Cirioli

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