In porto, con forti limiti, il decreto del Governo per la detassazione del salario di produttività
Pubblicato il 07 giugno 2012
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Può essere finalmente applicata, con la dovuta certezza, l'imposta sostitutiva del 10% alle somme retributive legate alla produttività. L'atteso Decreto governativo è arrivato in Gazzetta Ufficiale lasciando, però, l'amaro in bocca: i limiti per la fruizione vengono ridotti, lasciando fuori dall'agevolazione un'ampia fascia di lavoratori dipendenti.
“Gazzetta Ufficiale” n. 125 del 30 maggio 2012. Al suo interno è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 che fissa, per l'anno 2012, l'importo di reddito annuo ed il limite massimo entro cui beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% agli emolumenti collegati alla produttività.
Il provvedimento in questione era stato richiesto a gran voce dalla maggior parte delle categorie di operatori, al fine di poter operare con certezza la detassazione sulle somme erogate a fini di produttività. Ora che sono noti i parametri per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, emerge un taglio inatteso alla platea dei beneficiari.
LA NORMA AGEVOLATIVA
Riproposta annualmente dal 2008, la detassazione sui redditi derivati da produttività, che nei primi due anni e mezzo di applicazione non richiedeva la stipula di accordi di secondo livello (aziendali o territoriali), ora è sottoposta a vincoli più stringenti.
Normativamente la detassazione del salario di produttività, per il 2012, è contenuta nell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito in Legge n. 111/2011) il quale ha stabilito che “le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori”.
La legge di stabilità (n. 183 del 2011), a sua volta, attuando l'articolo 26 citato, ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, disponendo l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, diretto a stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della predetta tassazione sostitutiva.
La legge n. 183/11 ha, altresì, segnato i limiti di spesa per gli anni 2012 e 2013, rispettivamente in 835 milioni di euro e in 263 milioni di euro.
IL DECRETO E I LIMITI
All'inizio del 2012, pur latitando il detto decreto, e quindi senza essere a conoscenza dei limiti che avrebbe introdotto, alcuni datori di lavoro hanno ugualmente dato seguito all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli elementi accessori delle retribuzioni riconosciuti a fronte di aumenti della produttività. Altri, prudentemente, hanno deciso di attendere i dati certi.
Il 30 maggio 2012, data di pubblicazione dell'atteso Dpcm in “Gazzetta Ufficiale”, è stato ufficialmente stabilito che, per l'anno 2012:
è di 30.000,00 euro il limite di reddito, riferito al 2011, che il dipendente deve possedere per poter applicare l'imposta del 10% sulle somme dello stipendio legate alla produttività;
è di 2.500,00 euro l'ammontare totale degli emolumenti sul quale è possibile applicare l'imposta del 10% che sostituisce l'Irpef e le addizionali regionale e comunale.
Il limite di 30.000 euro annui, posseduti nel 2011, deve essere conteggiato al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2011, all'imposta sostitutiva.
Rispetto all'anno d'imposta 2011, i parametri fissati per fruire dell'agevolazione fiscale sono stati notevolmente ridotti:
-> dal reddito annuo di 40.000 euro si è scesi a 30.000;
-> dal limite massimo detassabile di 6.000 euro si è precipitati a 2.500.
Il taglio ha dato adito a commenti negativi da parte di quanti contavano di poter accedere ad uno sconto fiscale che, in questo particolare momento del Paese, in cui è necessario dare un forte impulso allo sviluppo economico, sarebbe stato utile concedere.
E' logico, a questo punto, attendersi una perdita di appeal, da parte degli operatori, per la misura in questione, visto che sulle somme potenzialmente detassabili, per coloro esclusi dalla fruizione, si applicano le ordinarie aliquote Irpef anziché l'imposta sostitutiva del 10%.
PRINCIPI APPLICATIVI
Si rammentano, in materia, le istruzioni per l'applicazione della detassazione sulle somme accessorie contenute nella circolare n. 3/2011 (Entrate-Minlavoro), che in alcuni punti, mantiene la sua validità:
→ le somme devono essere erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
→ le somme erogate devono essere correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
→ la detassazione è accessibile anche a fronte di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010, a patto che siano ancora validi;
→ non è necessario depositare il contratto alla Dpl;
→ la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il datore di lavoro attesti, nelle annotazioni del Cud, che le somme retribuite sono legate all'incremento di produttività;
→ è ammesso ricorrere alla stipula di accordi o contratti territoriali o aziendali appositi che riportino i medesimi contenuti riportati nei contratti collettivi nazionali;
→ l'accordo o il contratto collettivo non devono contenere esplicitamente e formalmente la dichiarazione che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività. Sarà il datore di lavoro a giudicare se la modalità organizzativa è finalizzata a perseguire una maggiore produttività e competitività.
Rimane ferma la possibilità, qualora l'applicazione dell'agevolazione non risulti fiscalmente favorevole al lavoratore, a causa della sua condizione soggettiva, applicare l'imposizione ordinaria e quindi, rinunciare alla detassazione.
Le voci detassabili
Le voci retributive che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% sono:
- straordinario (sia a forfait sia “in senso stretto”),
- tempo parziale,
- lavoro notturno ordinario e straordinario,
- lavoro festivo,
- indennità di turno e maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni,
- ogni voce retributiva volta ad incrementare la produttività dell’azienda.
Tali voci devono essere sempre correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché alla crescita economica o agli utili dell’impresa.
COME COMPORTARSI
Chi non ha già provveduto ad elaborare la detassazione, può, nella retribuzione di maggio (se i tempi lo consentono e in presenza dei requisiti), applicare l'imposta sostitutiva sulle somme indicate.
Per quanto riguarda i mesi da gennaio ad aprile, in assenza di particolari istruzioni dell'Agenzia delle entrate, è necessario attendere il conguaglio di fine anno o di fine rapporto per recuperare le somme a credito.
Chi ha già applicato la detassazione ma il lavoratore non rientra, a causa dei limiti fissati dal Dpcm del 23 marzo 2012, tra gli aventi diritto all'agevolazione, deve avvalersi del ravvedimento operoso e versare l'Irpef mancante.
Si auspica che, a causa del ritardo nell'emanazione del provvedimento, si intervenga a livello normativo per non rendere applicabili le sanzioni.
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