In “Gazzetta Ufficiale” la legge di conversione del Decreto lavoro

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È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 196 del 22 agosto 2013 la Legge n. 99/2013 di conversione, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto legge n. 76/2013, anche noto come “decreto occupazione” avendo come obiettivo prioritario interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, soprattutto di quella giovanile.

Le disposizioni di legge entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale e riguardano ambiti applicativi diversi dalle agevolazioni contributive per promuovere nuove assunzioni alle modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato, a tempo determinato, intermittente accessorio e a progetto, dalla procedura conciliativa in caso di licenziamento alle sanzioni previste in caso di inosservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda gli aiuti per promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 30 giugno 2015, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, la legge prevede che il datore di lavoro possa beneficiare di un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile (non superiore a 650 euro al mese), da concedersi per un massimo di 18 mesi nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure per 12 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in essere, a condizione che i lavoratori assunti siano: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Non meno importanti alcune misure aggiunte durante l’iter di conversione, come, per esempio, quelle riguardanti i contratti di associazione in partecipazione.

Con la conversione in legge del Dl n. 76/2013 sono entrate in vigore alcune novità che riguardano questa particolare tipologia contrattuale: è prevista una sanatoria per i datori di lavoro che hanno la possibilità di mettersi in regola entro il 30 settembre assumendo gli addetti a tempo indeterminato, anche come apprendisti. I datori di lavoro potranno regolarizzare la loro posizione presso la gestione separata Inps, tramite il versamento di una somma una tantum pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione per un periodo non superiore a sei mesi.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 2 - Riforma del lavoro, si gioca la carta della flessibilità - Prioschi
  • ItaliaOggi, p. 28 – Contratti a termine più flessibili - Cirioli
  • Il Sole 24 Ore, p. 2 - Bonus assunzioni in stand by - M. Pri.

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