In Gazzetta il Decreto sul porto d'armi con le regole per il 2011

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La “Gazzetta Ufficiale” numero 288 del 10 dicembre 2010 contiene il Decreto legislativo n. 204 (26 ottobre), con titolo: “Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.”.
 
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2011, provvede dunque ad integrare la disciplina europea (direttiva 2008/51/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L. 179) sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Così facendo, il documento introduce il concetto di pronta “tracciabilità” delle armi da fuoco, dello loro parti, delle loro parti essenziali e delle loro munizioni, in armonia con le disposizioni della Convenzione del ’69 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Gli armaioli saranno tenuti a comunicare, ogni mese, alla questura la generalità dei privati che hanno acquistato o ceduto le proprie armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.

Chi deterrà armi dovrà possedere i requisiti psico-fisici, con obbligo di presentazione di certificazione sanitaria ogni sei anni.

Il provvedimento di rilascio del nullaosta all’acquisto della licenza del porto d’armi andrà comunicato dall’interessato ai conviventi maggiorenni (anche diversi dai familiari).
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