In caso di opposizione a multa la legittimazione passiva è del ministero dell'Interno

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I giudici della Seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 18562 del 20 agosto 2009, hanno accolto il ricorso presentato da un automobilista contro la decisione con cui il Giudice di pace aveva confermato nei suoi confronti una sanzione per eccesso di velocità. L'uomo aveva adito la Corte sostenendo che nel giudizio dinnanzi al magistrato onorario non fosse stato rispettato il contraddittorio in quanto era stato chiamato in giudizio non il ministero dell'Interno bensì il comando di Polizia che aveva elevato il verbale della multa. Da tale irregolarità doveva desumersi la nullità dell'intero procedimento, rilevabile d'ufficio. Posizione questa a cui la Cassazione ha ritenuto di dover aderire dopo aver sottolineato come nei ricorsi davanti al Giudice di pace avverso multe stradali accertate da Polizia o Carabinieri, la legittimazione passiva spetti al ministero competente.
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