In caso di divisione ereditaria è sempre necessario il contraddittorio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 30 ottobre 2009
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E' stata dichiarata infondata dalla Consulta – sentenza n. 276 del 29 ottobre 2009 – la questione di legittimità promossa dal Tribunale di La Spezia in relazione all'articolo 300, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione.
Secondo la Suprema corte, infatti, la comunicazione anche al contumace del decreto previsto dall'art. 789, secondo comma, c.p.c., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente, è imposta dalla legge, ossia appunto dalla norma contestata. “Quest'ultima – precisa la Consulta - non può essere letta isolatamente, ma nel contesto del sistema processuale di cui è partecipe”. Alla luce della legislazione vigente, quindi, è già possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che affermi il principio secondo cui, in caso di morte di una parte contumace in un giudizio di divisione, si deve dichiarare l'interruzione del processo.
Secondo la Suprema corte, infatti, la comunicazione anche al contumace del decreto previsto dall'art. 789, secondo comma, c.p.c., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente, è imposta dalla legge, ossia appunto dalla norma contestata. “Quest'ultima – precisa la Consulta - non può essere letta isolatamente, ma nel contesto del sistema processuale di cui è partecipe”. Alla luce della legislazione vigente, quindi, è già possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che affermi il principio secondo cui, in caso di morte di una parte contumace in un giudizio di divisione, si deve dichiarare l'interruzione del processo.
- ItaliaOggi, p. 22 – Divisione ereditaria a contraddittorio garantito – Ciccia
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