In attesa di pubblicazione il Decreto sulla certificazione energetica in sede di rogito

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E' prevista per lunedì, 28 marzo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo relativo all'”Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”, ai sensi del quale, in sede di compravendita, l'acquirente dovrà attestare di aver ricevuto dal venditore documentazione attestante la certificazione energetica dell'immobile.

In ogni caso, per le compravendite di immobili ubicati nelle Regioni che hanno già emanato una normativa in materia, si dovrà continuare ad applicare la legislazione regionale mentre per le compravendite nelle Regioni senza una propria normativa in tema di certificazione energetica, l'obbligo di dotazione con l'Ace del fabbricato compravenduto, finora ritenuto derogabile ove l'acquirente lo avesse consentito, diventa inderogabile.

Tuttavia, in assenza di una disciplina propria in tema di Ace resterebbe applicabile l'articolo 9 dell'allegato "A" al Dm 26 giugno 2009, ai sensi del quale il proprietario dell'edificio con scadente qualità energetica, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una dichiarazione in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Rogito con «visto» energetico - Busani

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