Imu e Tasi Scadenza acconto
Pubblicato il 13 giugno 2017
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Entro il 16 giugno i titolari di fabbricati e aree edificabili devono versare gli acconti Imu e Tasi.
Se il Comune lo prevede la scadenza può essere unica.
Nel modello F24 devono essere esposti:
- il codice tributo relativo alla quota Stato (3925);
- il codice tributo riferito alla quota del comune (3930).
I codici tributo vanno esposti anche in caso di pagamento in sede di ravvedimento.
Se si sbaglia l'indicazione del codice, si potrà rimediare trasmettendo al Comune una specifica comunicazione corredata dalla copia del modello di versamento; ma se si è ricevuto un accertamento comunale, l’intero pagamento deve essere eseguito in favore del Comune.
Per i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, e per gli immobili merce, cioè destinati alla rivendita, posseduti dall’impresa costruttrice, non locati, è prevista l'esenzione Imu, purché non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9.
Sia i proprietari degli immobili che gli inquilini sono tenuti a versare l'imposta Tasi per i servizi indivisibili su fabbricati e aree edificabili. Non sono soggetti a imposizione i terreni e, a partire dal 2016 sono fuori dal campo di applicazione gli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, dunque anche dagli inquilini, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9.
Il pagamento dei tributi può essere effettuato: con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
- eDotto.com - Edicola del 24 aprile 2017 - Coefficienti IMU e TASI 2017 per fabbricati D Pichirallo
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