IMU e TASI, in scadenza la prima rata di giugno 2019

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IMU e TASI, in scadenza la prima rata di giugno 2019

Scade oggi, lunedì 17 giugno, il termine per il versamento della prima rata IMU: la naturale scadenza di domenica 16 giugno è, infatti, prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Analogamente, sempre il 17 giugno, scade anche il termine per versare l’acconto TASI per il primo semestre 2019 oppure, entro oggi, la Tassa sui servizi indivisibili si può versare in unica soluzione per tutto il 2019.

Sono chiamati alla cassa i proprietari di seconde case, altri fabbricati, aree edificabili e terreni non esenti.

IMU, in scadenza la rata di acconto 2019

Devono versare l’Imposta municipale sugli immobili tutti coloro che sono proprietari di immobili o che detengono diritti reali di godimento sugli stessi immobili.

Per esempio, anche per il 2019 sono soggetti passivi dell’Imposta municipale:

  • il proprietario dell’immobile;

  • l’usufruttuario;

  • il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso;

  • il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

Al contrario, invece, non devono versare nulla coloro che possiedono:

  • fabbricati rurali strumentali;

  • immobili merce;

  • abitazioni principali o quelle assimilate per legge a quella principale (esempio: le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, un immobile posseduto dal personale appartenente alle forze armate) o per regolamento comunale (abitazioni di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero).

Nel caso di immobile adibito a prima casa, l’esclusione dal versamento non opera se si tratta di immobili di lusso, ossia quelle abitazioni identificate dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’acconto va calcolato in base all’aliquota per abitazione principale, utilizzando anche la detrazione di 200 euro.

E’ bene ricordare che da quest’anno i singoli Comuni hanno riacquistato la facoltà di aumentare le aliquote, grazie alla Legge di Bilancio 2019 che ha eliminato lo stop ai rincari comunali, operativo dal 2016.

Tuttavia, in sede di acconto non è necessario applicare le nuove aliquote in quanto l’importo da versare va calcolato tenendo conto delle aliquote dell’anno prima; mentre le nuove percentuali dovranno essere prese in considerazione per calcolare il saldo, versando eventualmente anche il conguaglio sull’acconto.

Importante, poi, verificare anche se l’immobile ha subito delle modifiche catastali a seguito di interventi di costruzione o ristrutturazione. La sua rendita catastale, infatti, potrebbe essere stata rettificata dall’Agenzia delle Entrate, che la invia all’impresa costruttrice che effettua l’accatastamento, senza che quest’ultima però la comunichi all’acquirente.

IMU, come calcolare l’importo dovuto

Per calcolare quanto si deve versare è necessario partire dalla rendita catastale, che per i fabbricati va rivalutata del 5% (rendita x 1,05); mentre per i terreni agricoli si utilizza il reddito domenicale rivalutato del 25%.

Il valore così ottenuto va moltiplicato per i coefficienti, che variano in base alla categoria catastale dell’immobile.

Sulla base imponibile che risulta dal suddetto calcolo si applica l’aliquota stabilita dal Comune. All’importo ottenuto va applicata la regola dell’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore.

L’acconto da versare entro oggi è pari al 50%, ottenuto applicando le aliquote dell’anno scorso

Il versamento dell’IMU può essere effettuato mediante il bollettino postale, il Modello F24 e il Modello F24/EP per i versamenti dovuti dagli enti pubblici.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 maggio 2019 - Fabbricati D delle imprese, aggiornati i coefficienti IMU e TASI – Moscioni

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