Fabbricati D delle imprese, aggiornati i coefficienti IMU e TASI
Pubblicato il 07 maggio 2019
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 6 maggio 2019 contenente l'aggiornamento dei coefficienti IMU-TASI, per l'anno 2019, per i fabbricati di categoria catastale «D» (immobili d’impresa).
Si tratta, nello specifico, dei coefficienti che sono indispensabili per la determinazione dell'IMU e della TASI, per l’anno in corso, per gli immobili che:
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sono classificabili nel gruppo D;
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non sono iscritti in catasto;
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appartengono ad imprese;
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sono distintamente contabilizzati;
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sono sforniti di rendita catastale.
Trattandosi di immobili privi di rendita catastale, ad essi non si può applicare il criterio generale di determinazione dell'IMU e della TASI basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal Comune.
Pertanto, per tale categoria di immobili, è necessario stabilire annualmente i coefficienti per la determinazione delle imposte locali, in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/92, istitutivo dell’ICI e applicabile anche a IMU e TASI.
Per il 2019 il valore del coefficiente da utilizzare, ai fini del calcolo della base imponibile, è pari a 1,02.
Si ricorda che per il calcolo dei due tributi comunali, l'IMU e la TASI, è necessario applicare i coefficienti determinati ogni anno dal MEF al valore dell'immobile, che è costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; la somma che ne risulta deve essere, poi, moltiplicata per l'aliquota deliberata dal Comune.
Il coefficiente relativo all’anno 2019 deve essere utilizzato con esclusivo riferimento agli immobili acquistati nello stesso anno.
Con riferimento ai costi incrementativi di immobili già posseduti alla data del 1° gennaio è stato, invece, chiarito che quelli sostenuti nell’anno precedente concorrono a determinare la base imponibile nell’anno in corso; mentre quelli sostenuti nell’anno in corso concorreranno alla base imponibile solo a partire dall’anno successivo.
Il provvedimento MEF, con i coefficienti aggiornati, è in attesa di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.
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