Imu 2022, saldo in scadenza

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Imu 2022, saldo in scadenza

L’Imu, l’imposta municipale propria, va versata da chiunque possegga fabbricati, aree fabbricabili e terreni. Per quanto riguarda gli immobili, ne sono escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso). Ma la normativa contempla altre esclusioni.

Il 16 dicembre 2022 va versato il saldo dell’anno a conguaglio dell’acconto pagato a giugno da parte di:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Si è detto che l’Imu non va pagata sulla prima casa o abitazione principale; va chiarito, però, tale concetto.

La norma precisa che è abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, i presupposti sono:

  • residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare;
  • dimora abituale, ovvero il luogo in cui il soggetto risiede in maniera continuativa nel tempo.

Esenzione Imu per coniugi

Con la sentenza della Corte costituzionale 209/2022 è stata risolta la questione dell’agevolazione IMU riferita alla prima casa quando i coniugi dimorano in abitazioni diverse: poiché l’esenzione va applicata all’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si afferma che i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali (quindi anche differenti comuni) potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU.

Altre esenzioni

Le varie norme che trattano delle esenzioni dell’Imposta Municipale Unica sono reperibili in ordine sparso, ma, tra le altre cose, dispongono che il tributo non è dovuto:

  • sugli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • sui fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • sui fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • sui fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto nonché fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • sui fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;
  • sui gli immobili di enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.

NOTA BENE: A decorrere dal 1° gennaio 2022 devono intendersi esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati “merce”).

Imu, aliquota e coefficiente

L’aliquota IMU è la percentuale d’imposta applicata al tributo locale, stabilita ogni anno da ciascun Comune, che ne determina l’importo effettivo. La base dell’aliquota IMU è pari all’8,6 per mille; mentre la massima è uguale al 10,6 per mille.

Invece, il coefficiente IMU è il valore da applicare alla rendita rivalutata di un immobile ai fini del calcolo dell’imposta ed è variabile a seconda del bene.

In pratica, il calcolo va eseguito rivalutando del 5% la rendita catastale, moltiplicando il risultato per il coefficiente catastale (riferito all’immobile, terreno o fabbricato) ed infine moltiplicando il risultato per l’aliquota IMU fissata dal Comune di ubicazione per l’anno in corso. Occorre anche considerare eventuali detrazioni sempre stabilite dai singoli Comuni.

Pagamento dell’IMU

Per il pagamento dell’imposta è possibile utilizzare il modello F24, i bollettini postali oppure PagoPA.

Ischia: sospensione

Dato l’evento franoso che ha interessato l’isola di Ischia, il Dl n. 186/2022 ha disposto che per i soggetti con residenza, alla data del 26 novembre 2022, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola, vige la sospensione dei versamenti tributari. Pertanto, il pagamento della seconda rata dell’Imu è sospeso fino al 30 giugno 2023.

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