Impugnazione valida anche con il deposito di copia dell'atto di appello

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Condividendo l'orientamento maggioritario della Corte di cassazione, la sentenza n. 18244 del 30 luglio 2013, ha espresso il seguente principio di diritto: “l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’articolo 348, primo comma, c.p.c. per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione:”.

Pertanto, non dà luogo all'improcedibilità dell'appello il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia (o velina) dell'atto di appello in luogo dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notifica del medesimo atto.

Si tratta di mera irregolarità, che viene sanata con il deposito dell’originale dell’atto notificato, conforme alla velina, entro la prima udienza di trattazione.

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