Impugnazione provvedimenti disciplinari notai. Con rito sommario
Pubblicato il 19 dicembre 2015
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Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 150/2011, le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari, rispettivamente previste dagli artt. 158 e 158 novies Legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo.
L'art. 150 Legge 89/1913 come modificato dallo stesso D.Lgs. 150/2011 stabilisce infatti che le decisioni della Commissione amministrativa regionale di disciplina possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'art. 156 bis ed in ogni caso dal Procuratore della Repubblica competente per l'azione disciplinare.
Sul reclamo è chiamata a pronunciarsi la Corte d'Appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo le norme di cui agli artt. 702 bis. c.p.c., di regola dettate per il procedimento sommario di primo grado.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 25547 depositata il 18 dicembre 2015, respingendo il ricorso di un notaio, sanzionato dalla Commissione di disciplina alla sospensione dell'esercizio della professione per violazione dell'art. 28 l.n.
Rito sommario. Non per iniziativa dell'attore ma per opzione legislativa
La scelta del rito sommario in fase di impugnazione – ha specificato la Suprema Corte – non è in tal caso rimessa (come nel modello introdotto dalla Legge 69/2009) all'iniziativa dell'attore, né sussiste alcun potere del giudice di trasformare il rito in questione (in ordinario) ove le difese delle parti non richiedano un'istruzione sommaria.
E tale opzione legislativa (in luogo del previgente rito camerale) - osservano ancora gli ermellini – non sembra comprimere le facoltà difensive delle parti, posto che il giudice potrà comunque provvedere allo svolgimento dell'istruttoria, sia pure nelle forme semplificate dell'art. 702 ter c.p.c.
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